L’argomento della responsabilità della società capogruppo riguardo ad un reato presupposto commesso da un soggetto dipendente da una società controllata è trattato dalla giurisprudenza da molto tempo. Fra le sentenze iconiche a riguardo, in sede di legittimità, vige un orientamento risalente al 2016
Il principio di diritto è di grande interesse per le strutture sanitarie, in particolare per i grandi gruppi nei quali sia presente una holding capogruppo e altre società collegate, da questa controllate.
È successo molte volte nel corso degli anni che per la persona fisica sia stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione; mentre la società sia stata condannata per l’illecito 231 da reato presupposto.
La Suprema Corte ha affrontato il complesso tema della punibilità della holding per i reati presupposto materialmente commessi nell’interesse di una società controllata.
Il primo e rilevante principio sancito dai giudici riguarda l’assenza di automatismi. In questo senso il gruppo societario, non avendo una propria personalità giuridica autonoma, non può rispondere mai di riflesso riguardo agli illeciti posti in essere da sue società controllate.
Non esiste, quindi, una forma di responsabilità da posizione o da mero controllo della capogruppo. Affinché quest’ultima sia chiamata a rispondere ex D.Lgs. 231/2001 è necessario l’accertamento rigoroso dei due requisiti, uno soggettivo, l’altro oggettivo. Pertanto, sotto il primo profilo è necessario il concorso di una persona fisica legata da un rapporto qualificato con la capogruppo, la quale, a sua volta, ha indirizzato, agevolato o partecipato all’esecuzione del reato. Dal punto di vista oggettivo, invece, il reato deve essere stato commesso anche nell’interesse o a vantaggio, seppur indiretto, della capogruppo.
Dal punto di visto dell’interesse o vantaggio conseguito dalla holding, deve essere oggetto di prova quale sia il beneficio economico o finanziario conseguito dalla controllata che deve riflettersi sulle dinamiche complessive e sui bilanci della capogruppo.
Di grande rilievo è poi il rigetto della teoria dei vantaggi compensativi, ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile, che non può trovare ingresso nel diritto penale per neutralizzare la rilevanza dell’illecito o per escludere la colpa di organizzazione.
Sul piano della prevenzione, la sentenza traccia un confine molto chiaro e trasparente sul fatto che il Modello di Organizzazione e Gestione, adottato da una capogruppo, non scuda automaticamente le controllate, né le sostituisce nella mappatura dei rischi.
Ciascuna entità societaria deve dotarsi di un proprio Modello 231 idoneo ed efficace.
La giurisprudenza ha, così, rafforzato l’esigenza di una compliance integrata, fondata su flussi informativi chiari e una precisa separazione delle responsabilità.
Dunque, non esiste una responsabilità oggettiva o automatica dell’intera holding o delle società sorelle per i reati commessi all’interno di un’altra entità del gruppo. La responsabilità resta individuale e colpisce la società nel cui interesse o vantaggio è stato realizzato il reato presupposto.
avv. Maria Antonella Mascaro

