La direttiva europea in tema di lotta al riciclaggio

A cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Una nostra associata ci chiede di illustrare se ci siano novità legislative in tema di responsabilità penale degli enti in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.

Rimanendo in tema di novità legislative in campo di modifiche al codice penale che influiscono sui reati presupposto rientranti nel catalogo di quelli rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001, va segnalata una seconda direttiva europea recepita dal nostro legislatore con il D.lgs 8 novembre 2021, n. 195: la direttiva europea 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio.

Il suddetto decreto ha ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs 231/2001) ricomprendendo anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

La direttiva europea si propone di consentire una cooperazione internazionale fra autorità nazionali in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Per quanto concerne il delitto di ricettazione, cioè il reato che presuppone la commissione di un altro reato per la sua realizzazione, ci si è limitati ad adeguare l’aspetto sanzionatorio, ritenendo la fattispecie in linea con le previsioni comunitarie, salvo che estendere il presupposto del reato anche alle contravvenzioni e non solo ai delitti: dunque anche le contravvenzioni diventano presupposto della condotta, in linea con quanto richiesto dalla direttiva.

Pertanto è stata sostituita la parola “delitto” con “reato” nel testo del terzo comma dell’art. 648 c.p., nonché, inserita l’aggravante dell’aumento di pena quando il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Dunque, se l’autore del reato è un  soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio che abbia commesso l’illecito nell’esercizio della sua attività professionale la ricettazione è aggravata: ne consegue che l’attività professionale prevista dall’aggravante in questione non è solo quella per la quale è prevista  una speciale abilitazione, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo.

Al fine di rispettare il criterio di inasprimento del reato, dunque, l’attuale capoverso dell’art. 648 riguardante il fatto di particolare tenuità (ora “spostato” al quarto comma), viene sostituito da questa nuova previsione: “La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”.

Quanto all’ art. 648 bis c.p. che riguarda il  delitto di riciclaggioper rendere compatibile l’attuale previsione del codice penale italiano alla nozione europeista di attività criminosa, sono state soppresse  le parole “non colposo” dal testo del primo comma dell’art. 648 bis c.p. estendendo ai delitti colposi i presupposti della condotta di riciclaggio e ha introdotto una disciplina sanzionatoria di minor rigore per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro. 

Analoga previsione è stata introdotta dalla lettera e) dell’art. 1 all’art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) reato per il quale è inoltre modificato, per ragioni di coordinamento, il riferimento all’articolo 648 c.p. di cui all’ultimo comma dell’articolo 648 ter c.p.: “La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”.

Inoltre, la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Per quanto attiene il reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648 ter. 1 c.p., introdotto nel nostro ordinamento già nel 2014, sono state soppresse le parole “non colposo” di seguito a “delitto” estendendo le condotte criminose che costituiscono reato presupposto ed è stata modificata la diminuente di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni); è stata apportata una modifica di coordinamento al terzo comma.   

Su tale fattispecie, non si è ritenuto di intervenire poiché il riferimento all’impiego “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” è già in linea con le direttive comunitarie, anche alla luce della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che privilegia una nozione ampia di attività economica o finanziaria, ricomprendendo in essa anche l’ulteriore trasferimento del bene di provenienza illecita non inquadrabile in una stabile e organizzata attività economica o commerciale.

Tutto converge verso una prospettiva molto stringente di contrasto del fenomeno del riciclaggio, con l’intenzione da parte del legislatore di armonizzare la disciplina interna sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio operando sostanzialmente in duplice direzione: in primo luogo, estendendo il catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio; in secondo luogo, rimodulando le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio con l’introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

Alla luce di questi recenti ampliamenti, gli Enti sono nuovamente chiamati a valutare i rischi di commissione dei reati, rivedendo ed apportando le opportune modifiche ai propri Modelli Organizzativi.

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