La deroga al limite di età per i responsabili sanitari nelle strutture private accreditate

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

La Corte Costituzionale si è pronunciata sull’argomento relativo alla deroga sui limiti di età per i responsabili sanitari nelle strutture private accreditate con la senza n. 65/2025.

La Consulta è stata adita per la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale (Puglia) che consente alle strutture private accreditate e a quelle autorizzate all’esercizio di non applicare il limite massimo di età per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dall’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. 502/1992. Questa norma prevede il collocamento al riposo al compimento dei sessantacinque anni, salva l’ipotesi in cui non siano ancora maturati i quaranta anni di servizio effettivo e sempre che, in tale secondo caso, non venga superato il limite massimo di settanta anni di età e che ciò non comporti un aumento del numero dei dirigenti.

Nel ricorso si legge che la norma regionale violerebbe l’art. 117, comma 3, della Costituzione perché il limite di età rappresenterebbe un principio fondamentale in materia di tutela della salute, come tale vincolante anche per le strutture private accreditate che operano per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La decisione della Corte Costituzionale

La questione è stata dichiarata infondata sul presupposto della mancanza di un principio fondamentale presente in una legge dello Stato, in forza del quale il responsabile sanitario di una struttura privata, seppur accreditata, debba essere sottoposto al limite di età.

La Consulta sostiene che sebbene l’accreditamento consenta alle strutture sanitarie di operare nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, questo non comporti l’equiparazione giuridica alla struttura pubblica, conferendo alla struttura privata accreditata la qualifica di soggetto idoneo – autorizzato per l’appunto – all’erogazioni di prestazioni sanitarie come una struttura pubblica, ma senza sovvertirne la natura privata ed incidere su altri aspetti tipici e tipizzanti.    

Si mette in evidenza che per quanto attiene la tutela della salute, le regioni hanno autonomia legislativa, concorrente con quella dello Stato, pertanto vale il principio che la legge regionale non può mai andare contro a principi statali, ma dal momento che fra i criteri generali stabiliti dallo Stato non esistono previsioni che riguardano il limite di età del responsabile sanitario di una struttura privata, neanche riguardo al principio di adeguatezza delle condizioni di organizzazione, la questione di legittimità costituzionale non è stata accolta e dunque dichiarata la sua infondatezza.

Molte osservazioni potrebbero scaturire da questa decisione, ma una per tutte: evidentemente è valso il principio di non sovvertite la natura privatistica delle strutture individuate, così come del rapporto di lavoro, seppur non può omettersi di riflettere sul fatto che le tutele debbano essere equiparate a quelle del personale pubblico, così come lo si fa per analogia con in contratti del personale sanitario e per la tutela di altri diritti.

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