Con la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 286, L. 197/2022) è stato introdotto un incentivo volto a favorire il posticipo del pensionamento. La misura consente ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici di rinunciare all’accredito della contribuzione a proprio carico relativa all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive. La quota contributiva non più versata all’ente previdenziale viene corrisposta direttamente al lavoratore e, in base al rinvio operato dall’art. 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 161, L. 207/2024) ha ampliato l’ambito soggettivo della misura prevedendo che, oltre ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’incentivo si applica anche a coloro che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata ordinaria ex art. 24, comma 10, D.L. 201/2011. La norma richiama espressamente l’applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera i-bis) TUIR alle somme corrisposte al lavoratore in luogo della contribuzione rinunciata.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45/E del 30 gennaio 2025, ha chiarito che l’estensione operata dalla legge di bilancio 2025 deve intendersi riferita non solo all’ambito previdenziale, ma anche a quello fiscale. La finalità incentivante della misura sarebbe infatti vanificata se le somme corrisposte ai lavoratori iscritti alle forme esclusive fossero assoggettate a tassazione. Pertanto, nonostante l’art. 51, comma 2, lettera i-bis) TUIR, nella sua formulazione originaria, non menzioni le forme esclusive, il rinvio operato dal comma 286 – come modificato – comporta l’applicazione del regime di non imponibilità anche a tali soggetti.