Il rapporto fra il D.lgs 231/2001 e il Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie private.

A cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Una nostra associata ci chiede quale rapporto sussiste fra il D.lgs 231/2001 e il Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie private.

Focus giurisprudenziale

Alla luce della giurisprudenza di legittimità sempre conforme e piuttosto dura in tema di sicurezza sul lavoro, notevolmente inasprita dalla sentenza Thyssenkrupp in poi, la Cassazione ha recentemente stabilito che: “Correttamente è ravvisato l’interesse dell’ente, ai fini dell’addebito ex articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001,nel caso in cui l’infortunio si sia verificato per l’insufficiente formazione del lavoratore. La mancata formazione del dipendente, infatti, legittimamente può essere valorizzata come indicativa di un risparmio per l’ente, che non deve sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le relative giornate di lavoro “perdute” (Cass Pen. Sez. IV, n. 30231/2021).

Anche con riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro si può rilevare una interazione con il d.lgs. 231/2001.

Le norme in materia di sicurezza e salute stabiliscono stringenti obblighi nei confronti del datore di lavoro in tema di prevenzione degli infortuni e, come già accennato in una precedente nota informativa inviata agli associati di Acop, si è aggiunto recentemente anche l’obbligo di formazione e di aggiornamento del datore di lavoro: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori” (art. 37, commi 7 e 7bis D.Lgs 81/08).

Discende dalla norma che il datore di lavoro è chiamato ad adempiere all’obbligo di un aggiornamento continuo anche attraverso prove pratiche a seconda delle attività svolte nelle varie strutture (quindi su macchine, impianti, sostanze, dispositivi ecc.).  

In sostanza una sorta di “ultra vires nemo tenetur” secondo il parere di alcuni, ma anche un qualcosa di totalmente nuovo e rivoluzionario, dal momento che il datore di lavoro nella struttura piramidale è sempre stato posto al vertice della stessa.

Questi nuovi obblighi hanno la finalità di rendere il datore di lavoro più partecipe in concreto delle specifiche attività rischiose della propria azienda e quindi ancorano l’adempimento dell’obbligo di evenzione degli infortuni ad un approccio più operativo.

E’ bene ricordare che la maggior parte degli obblighi in capo al datore di lavoro possono essere delegati, sempre che siano rispettate alcune regole che ineriscono i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato nonché l’attribuzione di un’autonomia di spesa collegata allo svolgimento delle funzioni delegate.

Tuttavia, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Dunque, in mancanza di una corretta vigilanza, il datore di lavoro non sarà esente da responsabilità pur avendo delegato a terzi i propri obblighi connessi alla salute e sicurezza sul lav

Proprio a questo ultimo riguardo si apprezza il rapporto fra il decreto 231/2001 e il testo unico in materie di sicurezza. Infatti, l’art. 16 del TU al comma 3 stabilisce che l’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di controllo di cui all’art. 30 comma 4.  Tale richiamo normativo trasferisce, appunto, le norme sul sistema di controllo introdotte dal decreto legislativo 231/2001 all’interno del testo unico in materia di sicurezza.

Inoltre va ricordato che la Cassazione è intervenuta duramente anche in ordine al risparmio di spesa, decretando che: “In materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (articolo 25septies del decreto legislativo n. 231 del 2001), sussiste l’interesse dell’ente nel  caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività o anche solo una riduzione dei tempi di lavorazione” (Cass. Pen. Sez. IV, n. 43656/2019).

Conclusioni finali

L’analisi delle norme in materia di responsabilità degli enti e di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro evidenziano quanto sia utile per le strutture sanitarie e sociosanitarie private dotarsi del Modello di organizzazione e controllo e di un Organismo di vigilanza all’altezza del compito assegnatogli.

E’ certo, infatti, che solo con una efficace, seria e concreta attività di procedimentalizzazione e di controllo del rischio reato, l’ente potrà vantare l’esimente riconosciuta nel Modello dal Decreto 231/2001.

L’adozione del sistema di prevenzione del Decreto può garantire non soltanto un monitoraggio utile a rendere più efficace l’attività dell’ente nelle procedure complesse (assunzioni; rapporti con la Pubblica Amministrazione; sicurezza sul lavoro ecc.) e soprattutto può contribuire ad evitargli sanzioni di grosso impatto economico, che possono essere comminate, addirittura in via cautelare (sequestri di ingenti somme di denaro), reputazionale (pubblicazione della sentenza) e soprattutto limitative dell’attività dell’ente (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazione e contributi; divieto di pubblicizzare l’attività).

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