Il rapporto del credito del terzo rispetto alla confisca

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

E’ notorio il fatto che i beni sottoposti a confisca possono avere ad oggetto anche beni detenuti, a qualunque titolo, da terzi; la circostanza fondamentale è dettata dalla condizione che sia certa la riconducibilità del bene in capo al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

La normativa che regola la materia è disciplinata dal Decreto legislativo n. 159/2011 che prevede, appunto, la confisca del bene sequestrato estesa ai beni detenuti dai terzi a qualsiasi titolo.

L’art. 52 del decreto esclude che la confisca possa riguardare i diritti di credito dei terzi con data certa anteriore al sequestro. La norma ha, ovviamente, una logica stringente, dal momento che mira ad evitare che la misura ablativa possa essere aggirata con la costituzione di crediti falsi o fittizi.

Questa norma espressa in modo chiaro ed esaustivo è il riferimento di una recente sentenza della sesta sezione penale della Corte di Cassazione (n. 13474/2023) che ha spiegato che l’art. 52 citato impone che il titolo sia sorto anteriormente al sequestro o, meglio, che esso debba “risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro”.

Il caso scaturiva da una sentenza di un giudice territoriale che aveva riconosciuto il risarcimento del danno ad un’associazione, in un processo penale, a carico del prevenuto, ma con sentenza passata in giudicato dopo il sequestro dei beni finalizzato alla confisca.  

Il tribunale aveva, quindi, ritenuto che, proprio perché la sentenza era passata in giudicato in un momento successivo al sequestro, non sussistessero le condizioni previste dall’articolo 59 e, quindi, il credito non potesse essere ammesso allo stato passivo.

Infatti, la normativa in materia di misure di prevenzione prevede che la gestione dei beni del proposto sia affidata alla cura di un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, alla stregua, o comunque, verosimiglianza, della normativa che disciplina il fallimento. Detto amministratore giudiziario ha il compito di predisporre lo stato patrimoniale e liquidare i crediti dei terzi aventi diritto che ne facciano richiesta. Il Tribunale decreta l’ammissibilità dei crediti richiesti che se riconosciuti vengono ammessi allo stato passivo e liquidati secondo la procedura.

Nel caso che ci occupa, dunque, il Tribunale aveva errato in quanto non è importante quando il credito sia divenuto certo ed esigibile, ma che il titolo sia sorto anteriormente al sequestro, o che, comunque risulti da atti aventi data certa. Dunque un diritto di credito può diventare esigibile in un momento successivo, ma ciò che conta è la sua genesi.

Pertanto la Corte di Cassazione ha corretto l’interpretazione errata del Giudice di merito, specificando che nel caso del fatto illecito (trattandosi di risarcimento del danno da reato) la data d’insorgenza del credito coincide con quella del fatto stesso.

La sentenza di condanna al risarcimento del danno, pertanto, se successiva al provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca, non inibisce la richiesta del creditore poiché costituisce il momento nel quale il titolo diventa certo ed esigibile, da non confondere con la data certa dell’insorgenza dello stesso che, nel caso in esame, era certamente antecedente al sequestro.

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