a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
Il Consiglio di Stato, in particolare la Sezione Consultiva per gli atti Normativi, si è espresso in merito ai requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie come richiesto dall’art. 10 comma 6 della L. 24/2017, emettendo il parere n. 554 del 3 aprile 2023.
Il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), in data 13 maggio 2022 aveva richiesto parere al Consiglio di Stato sullo schema di decreto concernente il regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie, socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture sanitarie di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Il testo dello schema di regolamento si compone di tre titoli (disposizioni generali, requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione e requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe) e 19 articoli, compresi il 5-bis e il 10-bis.
Si riporta riassuntivamente quanto indicato dal Consiglio di Stato stesso.
Innanzitutto, è stata prevista la variazione del premio di polizza in relazione al verificarsi di sinistri. Il principio è mutuato dal meccanismo della responsabilità civile prevista per i motoveicoli, con l’enorme differenza che in quel campo l’assicurazione è obbligatoria, diversamente che nel settore sanitario, dove non è previsto l’obbligo di contratto con le compagnie assicurative. Queste perplessità erano già state oggetto di pareri espressi dall’IVASS e da altri soggetti esperti del campo, come ANIA e similari, compresi i pareri degli Ordini dei Medici.
Altro importante argomento riguarda l’arco temporale ampio, necessario per la valutazione della sinistrosità, la durata delle coperture, non necessariamente annuali, in assenza di un quadro normativo dettagliato, presente, invece, per l’assicurazione della responsabilità civile per i sinistri che riguardano gli autoveicoli. La stessa relazione rileva l’esigenza di applicare laformula tariffaria bonus/malus in modo graduale.
Il Consiglio di Stato ritiene di condividere l’impostazione in ordine ai vantaggi della formula tariffaria, in ragione del contenimento dei premi assicurativi, in rapporto alla fissazione di massimali minimi, ma in realtà la legge non sembra voler attuare un meccanismo graduale perché viene stabilita la variazione dei premi in relazione ai sinistri a partire dalle prossime scadenze contrattuali.
Inoltreè stata dettagliata la funzione di governo del rischio e la valutazione dei sinistri, indicando le competenze minime obbligatorie che le strutture sanitarie che operano in regime di autoritenzione devono garantire a questo fine.
La previsione si collega a quella prevista dalla legge che all’articolo 1, comma 2, stabilisce che “la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”.
Si deve, tuttavia, segnalare che il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento si limita ad indicare l’eventualità che possano essere richieste particolari conoscenze in campo attuariale per la misurazione degli oneri su cui basare la costituzione dei fondi di garanzia. Si suggerisce, pertanto, di riformulare la disposizione in termini dispositivi sostituendo le parole “potrà richiedere” con le parole “dovrà richiedere”.
Inoltre il Consiglio di Stato ha ritenuto di formulare ulteriori osservazioni:
Art. 5-bis, comma 2: dovrebbe essere chiarito se la “reiterata condanna” debba riferirsi a sinistri diversi;
Art. 6, comma 2: è opportuno sostituire il termine “lesioni della privacy” con altro termine più preciso, come ad esempio “violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali”; va, altresì, meglio precisato il generico riferimento al “consenso”, dovendo chiarirsi se si alluda ad ipotesi di mancata acquisizione del consenso e dovendosi specificare anche l’oggetto del consenso.
Inoltre l’art. 10, comma 1 della legge prevede che l’obbligo assicurativo a carico delle strutture si applichi “anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria”. L’articolo 3, comma 1,dello schema di regolamento stabilisce che le coperture di cui all’articolo 10, comma 1, includono anche “la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti dalla struttura, della cui opera la struttura si avvale per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente”. Suggerisce, il Consiglio di Stato, al fine di non ingenerare equivoci sull’ambito di applicazione della disposizione, di utilizzare nel regolamento una formulazione congruente con quella della legge e comunque di richiamare esplicitamente le “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria”.
Si ritiene opportuno il rafforzamento delle garanzie previste dall’articolo 11, comma 1, prevedendo cumulativamente la certificazione da parte di un revisore legale e del collegio sindacale e chiarendo gli effetti della mancata espressione del giudizio.
In ultimo riformulare il comma 2 dell’articolo 13 al fine di chiarire se la costituzione del comitato valutazione sinistri da parte delle strutture sanitarie sia obbligatoria o facoltativa.