Il DL concorrenza (ddl 70) e l’iter emendativo con riferimento agli obblighi di assunzione del personale

A cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Il ddl 70 in discussione al Senato, propone in tema di concorrenza e trasparenza svariate modifiche anche in materia di accreditamento delle strutture private in sanità.

Una delle novità di maggior rilievo è costituita dalla previsione del comma 1 bis, all’art. 8 quinques del D.lgs 502/92, in cui si stabilisce che “i soggetti privati (richiedenti l’accreditamento per nuove strutture o per nuove attività, ndr.) di cui al comma precedente sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizza-zione della rete in convenzionamento e, peri soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta (…)”.

Si introduce, in tal modo, proprio in ossequio al principio di concorrenza e di affidamento concorsuale, un nuovo meccanismo di accreditamento che si caratterizza per essere un elemento ulteriore ed eventuale rispetto al possesso dei requisiti. In altri termini, se ad oggi l’accreditamento segue all’accertamento del possesso dei requisiti, come fase necessitata del primo, con questa nuova regola, i contratti di convenzione sono posti a gara fra le strutture accreditabili.

Nell’iter di approvazione del ddl in parola, peraltro oggetto di molteplici riserve da parte delle associazioni che rappresentano l’ospedalità privata, si aggiunge un altro tema che sarebbe introdotto dall’emendamento 16.8, ove approvato.

Il presentatore dell’emendamento (On. Caiata Salvatore), al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 bis), dell’art. 8 quinques del D.lgs. 502/92, vorrebbe fosse introdotto il seguente comma 1-ter: “A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni di cui al comma 1-bis erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’ambito del SSN, garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale”.

La proposta emendativa ritorna su un punto molto discusso, che è stato oggetto di una norma regionale del Lazio (art. 9 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018), dichiarata incostituzionale dalla Corte delle leggi (sent. 113/2022).

In quell’occasione, la Regione Lazio aveva inteso introdurre come ulteriore requisito di accreditamento ossia che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona delle strutture sanitarie private accreditate deve avere con la struttura un rapporto di lavoro dipendente regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che tale norma comprimesse eccessivamente l’autonomia privata delle strutture sanitarie accreditate in termini di organizzazione dell’impresa, oltre ad essere lesiva del più generale principio di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo un ulteriore e irragionevole criterio di accreditamento non collegato direttamente alla tutela della salute.

Nell’emendamento in esame, non si introduce un criterio di accreditamento ulteriore ma si pone un obbligo vero e proprio di applicazione del CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’ambito del SSN al personale medico e sanitario operante in rapporto di dipendenza delle strutture sanitarie private accreditate.

Se il fine della norma che si intenderebbe introdurre è quello dell’equiparazione stipendiale e di trattamento contrattuale fra il personale delle strutture private accreditate e quello ospedaliero pubblico, tuttavia, essa si pone a tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni e comporta alcune conseguenze che mal si attagliano al mutato quadro delle convenzioni che il DL Concorrenza intende introdurre.

Ed infatti, una prescrizione tanto puntuale e rigida si traduce in una penetrante limitazione al potere organizzativo dell’imprenditore (tutelato dalla Costituzione, art. 41), che viene vincolato a tipologie contrattuali rigide che mal si attagliano alla mutevole richiesta di prestazioni cui la struttura può essere chiamata nel tempo.

Se si tiene conto poi del fatto che le convenzioni sono sottoposte a criteri prestazionali e a procedure concorsuali, in una situazione peraltro già di concorrenza incompleta fra settore pubblico e privato, l’incertezza della programmazione per l’imprenditore sanitario diviene un elemento difficile da conciliare con la contrattualizzazione di tutto il personale.

Inoltre, sul piano della tutela della qualità e sicurezza delle prestazioni, non si vede perché, come già osservato dalla Corte Costituzionale, si debba ricorrere soltanto ai contratti indicati nella norma.

Sarebbero infatti ugualmente ipotizzabili come idonei, soprattutto per alcune figure professionali di alta qualificazione nel settore sanitario, rapporti di lavoro autonomo regolati dal Codice civile. Nè possono escludersi rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

Infine, altra non trascurabile conseguenza che porta con sé la norma è che la libertà organizzativa e di impresa del settore sanitario privato troverà una sempre maggiore limitazione nei rapporti con il personale, stante l’effetto catalizzatore che il CCNL di categoria avrà prevedibilmente sulle richieste di inquadramento contrattuale.

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