Il danno ambientale e la responsabilità dell’impresa

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Nel febbraio 2024 il Parlamento europeo ha adottato una nuova direttiva sul “Ripristino della Natura”. Questa direttiva introduce il crimine di ecocidio. In data 11 aprile 2024 il testo finale è stato firmato dalle istituzioni competenti. La direttiva, in quanto tale, obbliga gli Stati membri ad adeguare la propria legislazione nell’arco di due anni.

Il termine ecocidio riferito per la prima volta nel 1970 alle devastazioni causate dall’Agente Orange sul suolo vietnamita e cambogiano si è ulteriormente riempito di significato integrando in sé una grave violazione di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia e la conservazione dell’ambiente umano.

Non è incluso nello statuto della Corte Penale Internazionale, ma nei successivi emendamenti si legge che per ecocidio si intendono atti illeciti o sconsiderati commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di danni gravi, diffusi o a lungo termine, all’ambiente causato da tali atti. In particolare include la distruzione o un danno diffuso e sostanziale, irreversibile o duraturo, ad un ecosistema di notevoli dimensioni o valore ambientale o ad un habitat all’interno di un sito protetto, oppure danni diffusi e sostanziali, irreversibili o duraturi, alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua.

Dolo o colpa sarebbero, comunque, sanzionati.

La responsabilità delle società è grande, in quanto grande è il rischio, o comunque la probabilità che l’attività di impresa crei un danno all’ambiente. La direttiva è in linea con quanto stabilito all’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, che ha esteso la disciplina della responsabilità degli enti ad una serie di reati ambientali.

Come è noto, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs.231/2201 vi è responsabilità penale delle persone giuridiche laddove vengano commessi i reati ambientali, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, a danno o vantaggio della società da chiunque sia in posizione apicale o da altri dipendenti, a seconda della catena delle responsabilità o dalla segregazione delle funzioni.

La direttiva prevede, a discrezione degli stati membri, due metodi di applicazione della sanzione: 1) definire i livelli massimi di sanzioni pecuniarie con una percentuale del fatturato mondiale totale della società interessata dal reato; 2) stabilire importi fissi. In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore al 5% del fatturato mondiale totale della società riferito all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato, o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria.

Vengono introdotte misure accessorie, tra cui, l’obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; il risarcimento del danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino. 

Ad oggi, in Europa, solo Francia e Belgio prevedono delle sanzioni penali per danni ambientali su larga scala.  Nel mondo solo altri quattordici paesi, prevalentemente dell’Asia Centrale e del Sud America, prevedono il reato di ecocidio nei loro ordinamenti.

La visione europea punta, comunque, verso un concetto di continente green, dove l’uomo non è più al centro dell’universo ma lo diventa l’ambiente che lo circonda, anche come risorsa per l’umanità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *