Il consenso informato e l’importanza del rapporto negoziale medico-paziente

La Corte di Cassazione torna ad esprimersi in merito al consenso informato all’intervento chirurgico, in materia di responsabilità del medico e della struttura sanitaria. Affinché il paziente esprima un consenso “informato” al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili. Deve anche spiegare la natura, la portata e l’estensione dell’intervento, i rischi, le possibili conseguenze negative. Tutte queste informazioni possono e, per alcuni versi, debbono essere contenute in un modulo prestampato, tuttavia deve trattarsi di un modulo completo, sottoposto al varo giudiziario, se si genera un contenzioso, in quanto la sua idoneità va esclusa quando il medesimo è generico e non contiene tutte le informazioni di cui si è detto.

Il modulo che concerne il consenso informato ha una mera finalità di documentazione della cartella clinica, lasciando spazio di considerare la sua idoneità intrinseca ed estrinseca, in quanto non è possibile non considerare l’aspetto negoziale del rapporto medico paziente.

Il caso

Una paziente che aveva subito un’isterectomia in laparoscopia presso la clinica di ginecologia di un ospedale territoriale, si ritrovava affetta da incontinenza insorta successivamente all’intervento. A seguito di accertamenti, emergeva l’esistenza di una fistola vescico-vaginale, a causa della quale era necessario che la medesima si sottoponesse ad altro intervento.

Ricorrendo al Tribunale la paziente otteneva un accertamento tecnico preventivo dal quale emergeva la censurabilità di alcune condotte sanitarie, valutazione ritenuta tuttavia incompleta. Pertanto la signora agiva nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, censurando le scelte terapeutiche e informative, citando l’azienda per la responsabilità dei danni da impotentia generandi, da lesioni vescicali, da compromissione dell’autodeterminazione e, di conseguenza, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

Il Tribunale dichiarava la responsabilità della convenuta nella causazione delle lesioni patite dalla attrice e la condannava a risarcire il danno sofferto.

Successivamente l’Azienda sanitaria proponeva appello e la Corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello principale, riducendo il danno.

La decisione della Corte di Cassazione

La paziente propone ricorso per cassazione denunciando vizi di nullità e falsa applicazione di alcune norme del codice civile, in ordine alla valutazione del danno e concentrandosi sul valore negoziale del modulo che riguarda il consenso informato.

La Corte Suprema ritiene che in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente di esprimersi con  un consenso veramente “informato” al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili, alla natura, alla portata, ai rischi e alle alternative all’intervento che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. La sua sottoscrizione determina l’imputazione dell’atto a chi lo sottoscrive, ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l’esplicazione del diritto all’autodeterminazione sanitaria. La sentenza di secondo grado, invece, omette di riportare in quali termini il modulo sottoscritto dalla paziente dovesse considerarsi sufficiente anche ai fini della valutazione delle varie opzioni possibili in relazione al caso concreto, e ciò alla luce degli effetti permanenti e demolitori sull’apparato riproduttivo dell’intervento proposto in relazione alla patologia riscontrata e all’ esame istologico post-operatorio. Nella sentenza di secondo grado, invece, si afferma solo che il modulo riporta specificamente la diagnosi (endometriosi), la tipologia di intervento (isterectomia) con eventuali integrazioni e il riconoscimento della consapevolezza circa la sussistenza di rischi, controindicazioni e vantaggi. Ciò non è sufficiente ad attribuire pieno valore negoziale all’atto, motivo per il quale andrà rivalutata la situazione anche nell’ottica risarcitoria.

Per queste ragioni la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 316/2026 ha annullato la sentenza, rinviando per nuova valutazione ad altra sezione della Corte territoriale.

avv. Maria Antonella Mascaro

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