È di recente pubblicazione (3 maggio 2022) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022, in sostituzione della Conferenza Stato-Regioni che avrebbe dovuto esprimersi sullo schema di decreto ministeriale concernente gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel S.S.N.
Come è noto la Conferenza Stato-Regioni non ha prodotto l’intesa auspicata per il rinnovato diniego da parte del Governatore De Luca della Regione Campania, rispetto al primo già formalizzato il 30 marzo scorso.
In assenza di intesa nella Conferenza, la scelta di procedere ugualmente con la Delibera, farà sorgere sicuramente dubbi in merito alla possibile formazione del cosiddetto DM71, generando difficoltà anche nella formalizzazione dei dovuti pareri sia del Consiglio di Stato, sia della Corte de’ Conti.
La scelta adottata dal Consiglio dei Ministri di adottare la delibera del 21 aprile 2020 (pubblicata solo il 3 maggio successivo), a suo giudizio sostitutiva dell’Intesa, è stata spinta dalla necessità di rispettare la scadenza del termine (30 giugno 2022) della tappa fissata dall’Unione Europea per la Missione 6, Componente 1, del Pnrr.
Le motivazioni richiamate dall’ufficio legislativo nell’adozione della Delibera sono state le più svariate:
– dal necessario coordinamento dell’emanata regolamentazione dell’assistenza territoriale con quella sancita per l’assistenza ospedaliera con il Dm 70 del 2 aprile 2015;
– alla forzosa realizzazione del coordinamento di finanza pubblica più volte preteso dalla Corte de’ Conti;
– alla necessità di completare presto il ciclo della tutela della salute a partire dal domicilio dell’individuo fino al bisogno di ricovero per acuti e per cronici, nonché agli accessi per pratiche riabilitative;
– alla riorganizzazione della rete dei medici convenzionati e della specialistica multidisciplinare;
– all’indispensabile potenziamento dell’assistenza domiciliare;
– alla necessità di favorire il processo riformatore della prossimità in genere, quello di insediamento a regime delle strutture di telemedicina nonché quello di tutela dell’ambiente e del clima;
– alla intervenuta condivisione generale, fatta eccezione per la Regione Campania, conclusa con un testo normativo, frutto di un ricco ed esaustivo confronto durato mesi.
In ogni caso ci troviamo di fronte ad un atto che, grazie all’ostinato diniego del Governatore De Luca, non si è perfezionato secondo il dettato normativo.
Il Regolamento in emanazione, proprio perché inciderà direttamente sull’erogazione concreta dei LEA, necessità di fondarsi su un provvedimento normativo “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, proprio quella che, invece, non è stata affatto raggiunta.
È indubbio che l’episodio scatenerà la levata di scudi sulla legittimità costituzionale dell’adottando DPCM, di cui la Delibera in questione costituisce l’atto presupposto.
Si rammenta la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 5 aprile 2006 che ha ribadito, nei casi di specie, la ineludibile preventiva acquisizione dell’Intesa concertativa, tale da non consentire, in difetto, la legittima formazione del relativo provvedimento di carattere regolamentare. Più precisamente, la Corte si è così chiaramente espressa: nei provvedimenti normativi in cui «sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato (devono essere adottati “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”, anziché “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”).
Sarebbe interessante vedere l’espressione del viso del Governatore De Luca mentre legge la pubblicazione della Delibera sostitutiva della Conferenza Stato Regioni.