Come cambia il reato di omesso versamento dell’Iva

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Il decreto legislativo n. 87/2023 ha modificato l’art. 10 ter del dlgs n. 74/2000, riguardante l’omesso versamento dell’IVA, introducendo una notevole novità sostanziale.

Con la modifica della norma è prevista la punizione di chiunquenon versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art.3 bis del d.lgs. 462/97. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000,00 euro.

Dunque vi è omesso versamento di Iva, dunque reato, solo se il debito tributario non è in corso di estinzione in presenza di rateazione richiesta e adempiuta. Si tratta di una modifica sostanziale, in quanto si sottopone l’esistenza della fattispecie penale del mancato pagamento dell’imposta indiretta alla condizione che non esista un piano di rateazione.

Prima della modifica il reato si perfezionava il 27 dicembre dell’anno successivo di imposta (termine per il pagamento dell’imposta) che ora è spostato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale. Altra condizione che assume rilievo predominante è l’esistenza della rateazione del pagamento del debito tributario.

Se, diversamente, il contribuente non ha aderito ad un piano di rateazione e l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a 250.000,00 il reato si perfeziona in un arco temporale più ampio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38438/2025 ha ritenuto che la nuova disciplina si applichi, retroattivamente, anche ai reati commessi prima della riforma dando l’opportunità anche a chi ha commesso il reato sino al 2023 di accedere alla causa di non punibilità dell’estinzione rateale del pagamento. Ovviamente ciò può accadere se si è in presenza di due condizioni: l’esistenza di un piano rateale del debito tributario e la regolarità dei pagamenti.

L’allargamento della forbice temporale per l’adempimento del pagamento del piano di rateizzazione è piuttosto importante, in quanto se in precedenza tutto doveva avvenire prima dell’apertura del dibattimento, ora l’imputato può dimostrare il regolare pagamento fino alla conclusione del processo.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il contribuente, imputato del reato in questione, nelle more del giudizio di primo e di secondo grado, aveva provveduto al pagamento rateale del debito tributario, attraverso un piano di rateizzazione concordato con l’Agenzia delle Entrate, pagando il residuo con la definizione agevolata cosiddetta rottamazione quater.

La Corte ha ritenuto fondata la censura proposta nel ricorso, affermando i principi di diritto su menzionati, concedendo, nella sostanza, al contribuente di avere un maggior lasso temporale per poter adempiere al debito tributario.

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