Cashback Fiscale – Rimborsi Al Momento Del Pagamento

Al via la proposta di introduzione del rimborso monetario da utilizzare in luogo della detrazione fiscale, tutte quelle volte che l’acquisto venga effettuato con strumenti di tracciamento dei pagamenti.

Si tratta della semplificazione per rimborsi e detrazioni su medicine, analisi, visite, cure, assistenza e le altre spese sociosanitarie. A partire dal 2023 saranno erogate direttamente sul conto corrente, tramite piattaforme telematiche. Questo l’accordo trovato mentre si discuteva della riforma del Fisco. Se andasse in porto, si tratterebbe di una rivoluzione non di poco conto. Oggi infatti il rimborso fiscale del 19% sull’acquisto di medicinali viene riconosciuto soltanto l’anno successivo rispetto alla spesa, che va riportata in dichiarazione dei redditi, con tutto quello che ne consegue in termini organizzativi: conservare gli scontrini di farmacie, le fatture per prestazioni sanitarie etc. È molto facile che tantissimi soldi siano andati persi in questi anni per non aver conservato le prove dei pagamenti o semplicemente per accidia. Con questa modifica, invece, i soldi spettanti verranno accreditati direttamente sul conto in banca. Si tratta di una riforma che proietta il fisco molto in avanti, con importanti novità. Si comincia dalle spese sanitarie ma, in prospettiva, lo stesso accadrà anche per altri tipi di costi detraibili. Tuttavia serviranno misure che prevedano copertura finanziaria, con la prossima manovra.

Nell’intricata trattativa sulla delega per riformare il fisco si fa largo il cashback fiscale. Il governo ha accolto l’impianto della misura bandiera del M5s. Spera di raggiungere un’intesa politica per portare avanti l’esame del provvedimento in commissione Finanze alla Camera. Sono stati programmati incontri tecnici fra ciascun gruppo e i tecnici del Mef, alla presenza del Governo e del relatore, il presidente della commissione, Luigi Marattin (Italia Viva).

La Commissione bicamerale di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria ha concluso la sua indagine conoscitiva sulla digitalizzazione delle banche dati fiscali. Tuttavia al momento è possibile solo avanzare delle ipotesi, in quanto gli emendamenti proposti alla legge delega di riforma fiscale, non prevedono nel dettaglio il meccanismo di funzionamento.

La procedura incontrerà molti ostacoli e criticità.

  • Innanzitutto è necessario individuare puntualmente quali spese possano rientrare nel novero di quelle ritenute meritevoli di una premialità fiscale, a differenza del meccanismo ‘a pioggia’del precedente cashback. Si tratta di un numero talmente grande di operazioni da tracciare, che difficilmente si potranno realizzare automatismi per la cernita, nel pagamento effettuato con lo stesso strumento elettronico, tra spese mediche agevolabili e altre spese, oltre alla possibilità di effettuare pagamenti altrettanto tracciati mediante bonifico, piuttosto che assegno.
  • Altro punto critico del rimborso nel caso di spesa sanitaria è la franchigia. Ci sono spese sanitarie per le quali è riconosciuta una detrazione IRPEF del 19% con franchigia di 129,11 euro. In base a questa regola, per i primi 129,11 euro di spesa il cashback fiscale non sarebbe ammesso, per essere invece riconosciuto sulla somma in eccesso rispetto a tale scaglione.
  • Bisognerà definire la cadenza temporale con cui sarà eseguito il rimborso (mensile, trimestrale, ecc.).
  • È necessario inoltre tenere in considerazione che l’agevolazione proposta potrebbe essere utilizzata da soggetti incapienti, che perciò stesso sono esclusi dal beneficio. In questi casi non sarebbe possibile erogare un rimborso equivalente alla detrazione fiscale, ma inferiore. Pertanto potrebbe prospettarsi l’ipotesi di scegliere un rimborso del 15% come alternativa alla detrazione fiscale del 19% della spesa effettuata, prevista dalla norma.

Entrando nel dettaglio, vediamo quali sono le spese mediche detraibili e per quale importo.

In sede di dichiarazione dei redditi, come ricordato dal sito dell’Agenzia delle entrate, si possono portare a detrazione il 19% dei costi sostenuti su:

  • prestazioni rese da un medico generico, incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica;
  • acquisto di medicinali anche omeopatici da banco e con ricetta medica;
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie mediche;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali escluse le spese di viaggio e soggiorno;
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, etc.)
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro. Laddove le spese sanitarie superino, nell’anno, il limite di 15.493,71 euro, le detrazioni potranno essere ripartite in quattro quote annuali di pari importo.

Come vanno dichiarate le spese sostenute?

In primo luogo occorre ricordare che, laddove si utilizzi il modello 730/precompilato, sono già presenti tutte le spese sostenute presentando il proprio codice fiscale all’atto del pagamento.

Si tratta, dunque, di:

  • ticket;
  • dispositivi medici CE;
  • prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
  • visite mediche;
  • prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri ospedalieri al netto del comfort;
  • certificazioni mediche;
  • altre prestazioni sanitarie ad esempio quelle rese da psicologi o infermieri.

Pertanto rientrano le spese sostenute e quelle comunicate dalla struttura ospedaliera dove sono state effettuate le cure.

Come verrà utilizzato il beneficio ad esempio per le spese sanitarie?

La proposta normativa prevede l’opzione che il contribuente dovrà comunicare al soggetto che eroga la prestazione sanitaria al momento del pagamento: scegliere il cashback in luogo della detrazione fiscale. Questa scelta viene effettuata attraverso la comunicazione di un codice, riportato sia sulla fattura, sia sul mezzo di pagamento. Sarà poi onere del soggetto erogatore della prestazione indicare la scelta effettuata di fruizione del cashback, al momento della comunicazione all’anagrafe tributaria della spesa sostenuta dal contribuente.

Certamente verranno stabilite le procedure che le strutture sanitarie o i professionisti dovranno seguire per procedere alle comunicazioni specifiche all’anagrafe tributaria.

Saremo vigili negli sviluppi dell’iter legislativo, sostenendo le esigenze delle strutture sanitarie private nella elaborazione di eventuali accorgimenti favorevoli allo snellimento delle procedure.

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