ASSICURAZIONE O AUTO-RITENZIONE.  QUALE LA VIA?

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

L’art.10 della L. n. 24/2017, sancisce l’obbligo di assicurarsi per tutte le strutture sanitarie o sociosanitarie.

Ma è, questo, un vero e proprio obbligo, o è altro!

La norma è priva di perentorietà, tanto è vero che le strutture sanitarie, a differenza di quanto declamato dal titolo dell’art. 10 “Obbligo di assicurazione”, devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, “o di altre analoghe misure”.

Gli obiettivi che il legislatore si era prefissato con la nuova disciplina per il trasferimento del rischio sanitario si fondavano, con le migliori intenzioni, sul miglioramento degli equilibri finanziari delle strutture sanitarie, distribuendo il carico finanziario, derivante dagli eventi avversi quantomeno in misura proporzionata fra gli operatori che partecipano al processo, ma di fatto si è realizzato un azzeramento dell’esposizione patrimoniale dell’esercente la professione sanitaria, in danno della struttura sanitaria.

Le strutture sanitarie potranno assolvere all’obbligo di legge di cui all’art.10 comma 1, ponendo in essere delle forme analoghe di assicurazione che dovranno garantire anche l’azione risarcitoria diretta.

Probabilmente il legislatore voleva disciplinare la cosiddetta autoassicurazione o meglio autoritenzione, già, peraltro, in atto, per alcune strutture per la gestione del rischio clinico con la costituzione di fondi appositi. Questo avrebbe dovuto essere l’oggetto dei decreti attuativi che avrebbero dovuto disciplinare le suddette analoghe forme di assicurazioni, in special modo nella parte in cui il cittadino danneggiato avrebbe potuto abbreviare l’iter risarcitorio.

Oggi, di fatto, non esistono, o quasi, compagnie di assicurazione che coprano tutti i livelli di rischio, per tutti i sinistri e, pertanto, lo sforzo che viene richiesto alle singole strutture è improbo. Per meglio spiegare le imprese di assicurazione esistono, ma richiedono premi talmente alti, o comunque franchigie altrettanto elevate, da non poter essere prese in considerazione dall’imprenditore del settore sanitario.

Ciò è dovuto anche ad un altro fattore che non può non essere valutato: quali e quanti tipi di danno risarcibile: materiale, morale, biologico, esistenziale ecc..

La giurisprudenza, specialmente quella di legittimità, si è sostituita al legislatore, un legislatore rimasto silente per diversi anni e nel farlo, applicando la legge, ha notevolmente penalizzato le strutture sanitarie, quasi sempre ritenute responsabili, a causa dell’obbligazione solidale che le vincola a pagare risarcimenti alti per i quali si può esercitare azione di rivalsa in percentuale e solo in casi molto limitati dalla legge.

Ciò ha determinato un moltiplicarsi del contenzioso che affolla le aule giudiziarie, intasando letteralmente la giustizia.

Obbligazione solidale fra medico e struttura, limitazione del diritto di rivalsa alla colpa grave del medico, self retention, aggravano esclusivamente la posizione delle strutture che, mentre nel pubblico sono al collasso e comunque non sono in grado di pagare premi assicurativi così esosi, nel privato devono ugualmente ed in proporzione rispetto all’utenza del pubblico, sopportare un carico di rischio troppo alto.

Per questi motivi molte sono le strutture che scelgono l’autoritenzione.

Servirebbe trovare un equilibrio, in un sistema assicurativo misto, con franchigie minime e premi concordati, anche calcolato sulla base del virtuosismo della struttura e del cosiddetto risk assestment, ma che tenga a bada eventuali richieste di risarcimento azzardate e poco concrete.

L’orientamento è che si prenda questa direzione, attraverso una soluzione composta, da gestire in parte in self retention, in altra parte, da un contratto con le compagnie del settore, ma passando, rigorosamente, attraverso una valutazione certificata del rischio cucito addosso a ciascuna impresa/struttura sanitaria.

Certo a questo punto dopo anni nei quali si è registrato da tutte le parti del settore un non funzionamento della legge in questione, forse l’intervento del legislatore sarebbe il più opportuno, oltre che il più atteso.

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