L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 303 del 4 dicembre 2025, affronta il trattamento IVA dei dispositivi medici oftalmici prodotti e commercializzati dalle società istanti, consistenti in diverse tipologie di soluzioni e spray oculari a base di acido ialuronico, liposomi, estratti vegetali e altre sostanze ad azione lubrificante, idratante, lenitiva e protettiva, utilizzate per il trattamento della sindrome dell’occhio secco e per il miglioramento del comfort con lenti a contatto.
Le società richiedenti sostengono l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 114) Tabella A, Parte III, DPR 633/1972 così come interpretato dall’articolo 1, comma 3, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), norma che consente di estendere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta a tutti quei dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce il principio già affermato in precedenti documenti di prassi ovvero che l’aliquota ridotta spetta esclusivamente ai dispositivi medici che, secondo la Nomenclatura Combinata, rientrano nella voce 3004 (medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici).
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – tramite analisi tecnica dei propri laboratori – ha attestato che tutti i prodotti elencati rientrano nel Capitolo 30 NC (prodotti farmaceutici); soddisfano i criteri delle Regole Generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC; sono classificabili nella voce NC 3004 90 00, “Medicamenti … preparati per scopi terapeutici o profilattici … presentati in dosi o condizionati per la vendita al minuto”.
Pertanto, sulla base dei pareri ADM, l’Agenzia delle Entrate conclude che tutti i dispositivi oftalmici indicati possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, rientrando nell’ambito applicativo del n. 114) Tabella A, Parte III, DPR 633/1972 in quanto classificabili nella voce NC 3004 90 00.

