Gentili Associati,
Vi informiamo che in data 9 febbraio 2022, dopo cinque anni è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto cosiddetto “polizze”.
Il testo passa ora in Consiglio di Stato, ma è stato fissato un punto di convergenza importante nel percorso della legge “Gelli” n. 24/2017.
Visti i molteplici interessi in gioco tra compagnie assicurative, Regioni, Ministeri, personale sanitario e cittadini, il tempo finora trascorso ha visto un’attuazione parziale della legge, già in alcuni punti modificata dalla Giurisprudenza.
Si fissano con questo testo classi di rischio e consequenziali massimali minimi per le polizze obbligatorie per strutture sanitarie (sia pubbliche, sia private) e operatori sanitari.
Le Regioni hanno ottenuto il beneficio del termine di 24 mesi entro il quale le strutture sanitarie dovranno adeguare misure finanziarie e organizzative.
Anche le compagnie assicurative avranno il termine di 24 mesi per adeguare i contratti ai requisiti minimi determinati dal decreto.
Al tempo stesso, quelle polizze che siano state già aggiudicate attraverso procedure a bando, se non fossero rinegoziabili, avranno durata fino alla naturale scadenza e comunque non oltre i 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
I massimali previsti per la responsabilità civile verso terzi vanno da un minimo di 1 milione per sinistro per le strutture ambulatoriali e laboratori, fino alla previsione di almeno 5 milioni per sinistro con un massimale annuo non inferiore al triplo del massimale previsto per sinistro, per le strutture ad indirizzo chirurgico e/o con punto nascita.
G. M.
Il testo del D.M. aggiornato