COMUNICATO 14 GENNAIO 2026
Negli ultimi anni il tema della gestione delle persone anziane, in condizioni di non autosufficienza psico-fisica, ha interessato maggiormente l’opinione pubblica, con l’insorgere di quesiti specifici in ambito etico, sociale ed economico-giuridico. Una gestione che in molti casi si trasforma in vera e propria tragedia ove incombe la necessità di determinare i confini di responsabilità civile e penale, oltre che amministrativa, a carico della struttura interessata, con un aggravamento di difficoltà accertativa in caso di appalto o di affidamento esterno dei servizi. Vengono, così, in rilievo sia profili di responsabilità civile e penale che implicazioni attinenti il modello organizzativo 231, nonché le diverse posizioni di garanzia. Riguardo la responsabilità civile questa si sostanzia nella responsabilità contrattuale del debitore, secondo la quale la RSA risponde dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ad eccezione dei casi in cui comprovi la non imputabilità di tale inadempimento alla stessa. La RSA potrà, quindi, essere condannata al risarcimento dei danni subiti dal paziente, dai suoi familiari oppure in caso di decesso dai suoi eredi. Danni che potranno essere di natura patrimoniale (a titolo esemplificativo, spese mediche per la ripresa psico-fisica in caso di incidente) e/o non patrimoniale (ad esempio, danno esistenziale o morale). A tale responsabilità della Struttura si affianca quella per fatto degli ausiliari, secondo cui, ad eccezione di una diversa volontà delle parti, il debitore (nel caso di specie, la RSA) che nell’adempimento dell’obbligazione si avvalga dell’opera di soggetti terzi, risponderà altresì dei fatti dolosi o colposi di costoro. Circa le conseguenze penali, laddove l’incidente sia da ricondurre a situazioni contraddistinte da negligenza grave ovvero a violazioni delle normative sulla sicurezza, ci sarà una perseguibilità per i reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo. Sul punto, la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo dei legali rappresentanti di una RSA a seguito alla morte di un anziano parzialmente non autosufficiente, caduto accidentalmente da una finestra, per la sussistenza di carenze organizzative e strutturali della struttura, come, ad esempio, la scarsità del numero di addetti alla vigilanza e la mancanza di protezioni alle scale (Sentenza Cass., n. 26861/2024). Tuttavia, si segnala che per una vicenda diversa qualche anno prima, gli Ermellini confermavano l’assoluzione di tre operatrici socio-sanitarie accusate di maltrattamenti nei riguardi di alcuni ospiti di una RSA. In tale situazione, nonostante i comportamenti delle imputate fossero stati definiti poco delicati rispetto alla professione da esercitare, non rilevavano la volontà delle stesse di infliggere vessazioni agli ospiti (Sentenza Cass., n. 41562/2021). A tal proposito, senza dubbio si può affermare che uno strumento essenziale di protezione legale che tuteli la RSA da eventuali responsabilità commesse da dirigenti o dipendenti nonché dalla commissione di reati, è rappresentato dall’adozione di un Modello organizzativo, regolato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8 giugno 2001, n. 231, tramite appositi controlli interni. Naturalmente, in questo contesto il maggior ruolo di garanzia giuridicamente rilevante resta in capo al Direttore Sanitario così come l’onere di vigilanza continua spetta senz’altro agli Operatori sanitari. Emblematica al riguardo è la giurisprudenza di legittimità più recente che ha cristallizzato il principio in base al quale il direttore di una RSA deve ritenersi responsabile della struttura da costui gestita ed organizzata, in virtù di una “posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione (c.d. “colpa da organizzazione”), derivante dall’inottemperanza all’obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di reati, sempre che questi non siano ascrivibili esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura”. Per superare le oggettive difficoltà di gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali, dunque, l’unico modo sarebbe quello di investire nella formazione adeguata del personale o, comunque, scegliere un appaltatore che sia in grado di portare avanti una gestione ottimale della RSA nonché in frequenti ed approfonditi controlli per una vigilanza continua della stessa al fine di garantire un livello efficiente o quantomeno sufficiente sicurezza nella prestazione sanitaria, nelle infrastrutture e nell’organizzazione logistica di erogazione dei servizi.
avv. Rossella Gravina

