COMUNICATO 10 FEBBRAIO 2026
Ancora una volta si deve far ricorso alla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento di un diritto. Sempre più spesso si assiste ad una sostituzione del potere esecutivo o di quello giudiziario al potere legislativo, pur non essendo questo lo spirito voluto dai nostri padri e madri costituenti.
Per questo motivo tecnici di radiologia e infermieri specializzati come gli strumentisti sono ricorsi a giudizio in materia di diritto del lavoro per ottenere il riconoscimento del rischio all’esposizione radiologica.
Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre sette milioni di professionisti nel mondo sono esposti al rischio radiologico in quanto lavorano nell’ambito delle attività diagnostiche, interventistiche e chirurgiche. In Europa la percentuale sale al 70% dei lavoratori nel campo sanitario professionale.
In questo contesto si inserisce la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11310/2025, che segna un passaggio importante per la tutela dei professionisti sanitari esposti, in particolare per gli infermieri di sala operatoria e per il personale impegnato nelle procedure radioguidate.
Il caso nasce dal ricorso di numerosi strumentisti ed infermieri di un famoso centro traumatologico lombardo per i quali il giudice di secondo grado, riformando in esito a consulenza tecnica di ufficio la sentenza del Tribunale, ha riconosciuto il diritto degli infermieri strumentisti alla percezione dell’indennità radiologica ed alla fruizione dello speciale congedo sotteso, sul presupposto che non fosse dirimente il contrario parere della Commissione di valutazione del rischio radiologico di cui all’art. 58, co. 4, del D.P.R. n. 270 del 1987 e che, invece, fosse provato l’abituale svolgimento da parte dei lavoratori dell’attività professionale nell’ambito di zona classificata come “controllata”.
Pertanto la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dell’azienda sanitaria, ribadisce fermamente i principi già assunti correttamente dal giudice territoriale che, per l’appunto, aveva già in secondo grado riconosciuto i benefici ai professionisti che operavano abitualmente in zona controllata, escludendo solo chi risultava esposto in maniera occasionale. L’indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo sono diritti soggettivi, che sorgono nel momento in cui si realizza il rischio riconosciuto dalla legge e dal contratto. Il parere della Commissione aziendale non ha valore costitutivo e non può impedire al lavoratore di far accertare in giudizio l’effettiva esposizione. Cosa che nel caso che ci occupa è avvenuta, anche attraverso il ricorso da parte del giudice alla consulenza tecnica di ufficio, la quale è il mezzo di ricerca della prova finalizzato a ricostruire oggettivamente dati come la presenza effettiva in sala operatoria, il numero di interventi effettuati, le mansioni svolte e la classificazione delle aree di lavoro, dati, peraltro, che nel caso in particolare era stati forniti dall’azienda, dunque non discutibili nemmeno da parte della stessa.
L’esposizione cronica al rischio radiologico è associata al rischio oncologico, alla cataratta professionale e a disturbi tiroidei, oltre a problematiche muscolo-scheletriche legate all’uso prolungato dei dispositivi di protezione.
a cura di Maria Antonella Mascaro
