COMUNICATO 16 DICEMBRE 2025
Nella bozza del decreto milleproroghe ricompare la proroga dello “scudo penale” al 31 dicembre 2026.
Tutto era iniziato con la depenalizzazione dei reati colposi commessi nell’esercizio dell’attività professionale del medico, senza intaccare la responsabilità civile, ma fino a quasi escludere la colpa (se non quella grave).
In Italia ci sono circa quarantamila denunce presentate contro medici e strutture sanitarie, nel 97% dei casi, in ambito penale, i procedimenti terminano con il proscioglimento o l’assoluzione nel merito del medico. Questo, però, comporta costi giganteschi per lo Stato e, dunque, per i cittadini.
Il problema degli errori medici esiste da sempre, ma, spesso, si tratta di infezioni correlate all’assistenza sanitaria, che si trasformano in decessi nell’1% dei casi. Per quanto concerne i casi, si parla in termini di stime, diversamente dai costi che sono facilmente individuabili.
L’Italia, da tempo, è rimasta indietro rispetto ai paesi europei in ordine alla responsabilità sanitaria.
Le modifiche apportate al codice penale hanno riformulato l’art. 590 sexies c.p. che riguarda il sanitario che commette i reati di lesioni o di omicidio colposo nell’esercizio della propria attività, responsabile unicamente per colpa grave, sempre che abbia applicato le linee guida accreditate o le buone pratiche clinico-assistenziali. Il successivo articolo 590 septies c.p. prevede, invece, che il giudice, nell’accertare la responsabilità colposa ed il grado della medesima, tenga in considerazione il contesto e l’incidenza dello stesso nel fatto reato. Ad esempio un fattore di novità del giudizio deve riguardare la scarsità di risorse umane e materiali, dunque: personale e attrezzature; ancora: eventuali carenze organizzative che non possano essere evitate, complessità della patologia, mancanza di conoscenze scientifiche consolidate o di terapie adeguate, nonché specifica posizione del professionista in contesti multidisciplinari e condizioni di urgenza o emergenza, nelle quali si è costretti ad intervenire.
C’è, comunque, sempre da stabilire che anche quando il sanitario va esente da reato, nel caso in cui venga accertata la sua mancanza di responsabilità in base a nuovi elementi, la struttura e, con questa le varie compagnie assicurative che si occupano del rischio clinico, saranno comunque coinvolte sia per l’aspetto del singolo, sia per le eventuali carenze delle strutture in un contenzioso per il risarcimento dei danni causati alla vittima.
La proroga dello scudo penale era stata sollecita dalla Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo), per evitare un vuoto normativo in attesa di una revisione della responsabilità professionale. La norma che stabilizza lo scudo, infatti, è contenuta nel riordino delle professioni sanitarie appena approdato in Parlamento e i tempi per la sua approvazione non si prevedono velocissimi.
Il decreto milleproroghe presenta anche la deroga temporanea al vincolo di incompatibilità per le professioni sanitarie dipendenti dal Ssn che permette in sostanza agli infermieri dipendenti e agli altri operatori di svolgere l’attività libero-professionale al di fuori dell’orario di servizio, ma richiedendo l’autorizzazione preventiva dell’Asl e rispettando precisi adempimenti.
Nella bozza del decreto milleproroghe oltre alla proroga dello scudo penale per i sanitari, si prevedono proroghe per le assunzioni a tempo determinato degli specializzandi, già dal penultimo anno di specializzazione e alcuni adempimenti della riforma per la non autosufficienza, con rinvio a settembre per l’individuazione dei criteri per le priorità d’accesso ai servizi.
Nel provvedimento si rinvia di un anno: 31 dicembre 2026, anche l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

