Obbligo per gli amministratori di comunicare la PEC al registro delle imprese. Le novità del DL 159/2025

L’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in vigore dal 31 ottobre 2025) modifica le disposizioni relative all’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di indicare e comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale. Tale obbligo era stato introdotto dall’art. 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

A breve il sistema camerale, recepite le novità introdotte dal DL 159/2025, uscirà con una nota condivisa a livello nazionale per offrire sui propri canali informativi una indicazione chiara ed omogenea dell’obbligo e della procedura da seguire.

In attesa del documento, si riassumono di seguito le principali novità introdotte.
Il nuovo decreto restringe l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale. L’obbligo non riguarda più tutti coloro che ricoprono la carica di amministratore delle imprese costituite in forma societaria, ma esclusivamente:
– l’amministratore unico, oppure
– l’amministratore delegato, o, in mancanza,
– il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa.
Le imprese già iscritte al registro delle imprese prima del 1° gennaio 2025 devono comunicare il domicilio digitale dei soggetti obbligati entro il 31 dicembre 2025. In ogni caso, il domicilio digitale deve essere comunicato al momento del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *