COMUNICATO 01 OTTOBRE 2024
E’ stato approvato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri lo schema del decreto legge per le nuove misure che contrastano la violenza nei confronti dei sanitari e di violenza sulle cose, cioè danneggiamento dei beni contenuti nelle strutture sanitarie.
Le nuove previsioni porterebbero a disciplinare una ulteriore restrizione delle norme già approvate ed inserite nel codice penale che prevedevano lesioni nei confronti del personale sanitario.
Questa volta si disciplinerebbe l’arresto obbligatorio in flagranza per coloro i quali compiano atti di violenza nei confronti di tutti coloro che esercitano una professione sanitaria e nei riguardi di coloro che danneggino beni destinati all’assistenza, con la possibilità anche di arresto in flagranza differita laddove sia disponibile la documentazione, per esempio video, che provi la commissione del reato. La pena per che danneggia i beni all’interno di una struttura sanitaria è della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a diecimila euro.
Non pochi i problemi di modifica del sistema e del codice penale.
Lo schema del decreto legge sanziona in maniera più grave la condotta di danneggiamento, reato disciplinato attualmente dall’art. 635 del codice penale, quando questa sia posta in essere “all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater” (lesioni personali a pubblico ufficiale).
Va, però, considerato che ciò comporterebbe – e vi è la previsione nello schema del decreto legge – la modifica dell’art. 380 del codice di procedura penale che declina quando è obbligatorio l’arresto in flagranza di reato. La regola del codice prevede suddetta obbligatorietà nel casi dei delitti prevista con pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti. Nel caso che ci occupa, invece, si disciplinerebbe una obbligatorietà dell’arresto per un reato la cui pena massima è di cinque anni.
Un notevole cambiamento di sistema se si pensa che l’ordinamento penale è nato ed è stato pensato come sistema di prevenzione e non di punizione sic et simpliciter.
In considerazione, non ultima del fatto, che l’arresto facoltativo è possibile in un numero di casi nettamente superiore.
La modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale estende invece la casistica dell’arresto obbligatorio in flagranza ricomprendendovi anche quelle condotte che si configurano come “delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali” e a chi compie “delitto di danneggiamento”. Quella all’articolo 382-bis, estende l’applicabilità dell’arresto in flagranza differita anche ai reati “per i quali è previsto l’arresto in flagranza” che siano “commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria”.
In questi casi il decreto legge consente l’installazione di sistemi di videosorveglianza, opportunamente segnalati, all’interno delle strutture sanitarie previa adozione di apposite linee guida da parte del ministro della Salute, di concerto con quello dell’Interno.
Ovviamente tutto ciò è realizzabile solo attraverso un grande stanziamento di fondi che è già molto difficile trovare e forse bisognerebbe leggere bene le norme già esistenti per canalizzare meglio le previsioni di spesa, dal momento che la sanità nazionale ha molte impellenze.
avv. Maria Antonella Mascaro