Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 363/2025, ha affermato il principio secondo il quale il datore di lavoro non può diffondere i motivi delle assenze dei dipendenti tramite bacheche aziendali o comunicazioni interne, in quanto tali comunicazioni violano il diritto alla riservatezza.
Nel provvedimento l’Autorità ricorda che la normativa sulla protezione dei dati personali ammette che il datore di lavoro tratti i dati dei propri dipendenti, compresi quelli appartenenti alle categorie particolari, come i dati sulla salute o sull’appartenenza sindacale, ma solo se ciò risulta strettamente necessario per la gestione del rapporto di lavoro o per adempiere a specifici obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c) , 9, par. 2, lett. b) e 4; 88 del GDPR).
In ogni caso, il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a rispettare i principi fondamentali fissati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra cui la liceità, correttezza e trasparenza e soprattutto la minimizzazione, che prescrive di limitare il trattamento ai soli dati adeguati, pertinenti e realmente necessari rispetto alle finalità perseguite (art. 5, par. 1, lett. a) e c)).
L’obbligo di affissione dei turni di servizio in modo che il personale ne possa prendere conoscenza, previsto dall’art. 10 della Legge n. 138/1958, non legittima la divulgazione dei motivi di assenza del personale perché non indispensabile gestione della turnazione.
L’informazione deve essere limitata esclusivamente a ciò che è essenziale per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, nel rispetto della privacy dei lavoratori.