La prescrizione delle richieste di risarcimento secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo nei casi di malattia da esposizione all’amianto

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Lo scorso 23 febbraio la CEDU ha stabilito un principio fondamentale a tutela del principio inviolabile del diritto alla salute, riguardo alle annose battaglie poste in essere a tutela delle vittime per esposizione all’amianto.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risponde al ricorso presentato contro la Svizzera (ricorso n. 4976/20) e affronta questioni cruciali relative ai termini di prescrizione per la rivendicazione del risarcimento del danno, specialmente in contesti di malattie provocate dall’esposizione all’amianto.

Il caso

Il caso riguardava un uomo che aveva vissuto vicino a una fabbrica di Eternit e successivamente, da adulto, si era ammalato di mesotelioma.

Il divieto di utilizzo dell’amianto in Svizzera era stato introdotto nel 1989. L’uomo si era ammalato nel 2004 e successivamente era deceduto nel 2006. Nel tempo intercorso fra il manifestarsi della malattia e la morte aveva denunciato l’azienda, senza esito.

Dopo la sua morte, i familiari avevano instaurato una causa per la richiesta di risarcimento del danno contro la società incriminata, conclusasi con una sentenza di rigetto della richiesta, da parte dei giudici nazionali, con la motivazione della maturata prescrizione del diritto al risarcimento per decorso del termine di dieci anni, termine calcolato dal momento in cui l’uomo si era allontanato dalla casa familiare.

La decisione della CEDU

La Cedu ha ribaltato i termini e, pur concedendo agli Stati un margine di discrezionalità nel determinare i termini di prescrizione, ha stabilito il principio secondo il quale si deve tener conto, ai fini del conteggio dei dieci anni, del momento in cui si manifesta la malattia causalmente legata all’esposizione all’amianto, fatto che può avvenire a distanza di molti anni. Pertanto, il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui la malattia si manifesta e non dal momento dell’ultima esposizione all’agente nocivo.

La Corte ha precisato che l’articolo 6 della Convenzione, che garantisce il diritto a un processo equo e alla sua ragionevole durata, non può compromettere il diritto di accesso alla giustizia, secondo tempi e termini che sarebbero irragionevoli e illegittimi.

La sentenza, pertanto, sottolinea l’importanza di un’applicazione flessibile dei termini di prescrizione nei casi di malattie la cui manifestazione non è immediata, come quelle causate dall’amianto, garantendo così ai cittadini il diritto di accesso alla giustizia.

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