Patente a punti per la sicurezza sul lavoro

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Si è già parlato in precedenza del DL 19 del 2024, cosiddetto PNRR bis, ma non in relazione all’introduzione per alcune imprese della patente a punti.

In sostanza dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo dell’adozione della patente a punti per operare in cantiere nel rispetto della sicurezza dei lavoratori. 

L’impresa o il lavoratore autonomo dovrà richiedere la patente a punti alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dovrebbero essere escluse dalla richiesta di patente le imprese dotate di certificazione SOA, la certificazione necessaria per poter partecipare a gare d’appalto con importo a base d’asta superiore a 150.000 euro.

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili che sono individuato all’art. 89, comma 1 lett. a) del Testo Unico per la sicurezza (D.lgs. 81/2008) dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della cosiddetta patente a punti.

Al momento della richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf).

Accertato il possesso di tutti i requisiti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascerà la patente in formato digitale. Nel frattempo, i soggetti richiedenti potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente con una comunicazione di contrario avviso da notificare loro.

La patente, in modo similare a quella di guida, viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti/punti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione.

Ad esempio nel caso di un infortunio sul lavoro che provoca la morte di un lavoratore con responsabilità del datore di lavoro, verranno decurtati 20 crediti/punti; 15 per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore; 10 per un infortunio che ne causa l’inabilità temporanea e per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, come ad esempio la mancata elaborazione del DVR o del piano di emergenza ed evacuazione; 7 per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi come quello di esplosione o sprofondamento; 5 per l’impiego di lavoratori irregolari.

Inoltre, nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi, ma per poter lavorare sui cantieri è necessario avere almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di una sanzione amministrativa che oscilla fra i sei e dodicimila euro.

Chi ha subito le decurtazioni, potrà recuperare fino a 15 crediti con la frequenza di corsi in materia di sicurezza.

Sostanzialmente nuove regole e nuove restrizioni che sono testimonianza di un inasprimento normativo che ovviamente scontenta gli imprenditori, ma anche i sindacati, perché sostanzialmente si può bloccare il lavoro di grandi cantieri, ma anche di medie e piccole dimensioni, in quanto le imprese soggette a richiesta di patente spaziano dal campo delle costruzioni a quello della manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione. Ancora trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche.

L’impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà portarlo a termine.

Ovviamente il decreto legge prima di entrare in vigore dovrà essere convertito in legge, ma come detto, da più parti appare una misura eccessiva e forse non contenitiva della crescita degli infortuni sul lavoro, per i quali la legge italiana è molto dura e blindata, se si pensa a quanto sia articolato il Testo Unico per la sicurezza e prevenzione degli infortuni, in continuo aggiornamento ed evoluzione, all’inasprimento delle pene sulla responsabilità penale e civile del datore di lavoro, agli onerosi obblighi assicurativi e non da ultimo alla ripercussione sulle imprese del decreto legislativo 231/2001 che fin dall’origine ha inserito fra i reati a rischio quelli colposi relativi alla sicurezza sul lavoro commessi dal datore di lavoro, dai soggetti apicali e, a cascata, dai preposti e delegati che sono sempre in posizione di garanzia dal punto di vista della responsabilità rispetto all’exitus.

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