Lazio: ricorso al TAR sulle nuove regole per gli studi sanitari

Al centro del contenzioso la disciplina regionale sui requisiti organizzativi e autorizzativi degli studi sanitari. Contestate le limitazioni alla condivisione degli spazi e alle collaborazioni interdisciplinari.

Cinque Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione del Lazio hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale la deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 6 agosto 2026, riguardante la disciplina degli studi professionali sanitari.

Il ricorso, notificato il 27 ottobre, contesta alcune disposizioni che, secondo gli Ordini ricorrenti, rischierebbero di introdurre vincoli eccessivamente restrittivi nell’organizzazione dell’attività libero-professionale.

Tra i principali aspetti oggetto di contestazione figurano le limitazioni alla condivisione di locali e attrezzature tra professionisti, le restrizioni alle collaborazioni interdisciplinari e alcuni adempimenti amministrativi ritenuti particolarmente gravosi.

La questione assume rilievo in un sistema sanitario nel quale l’integrazione tra diverse competenze professionali rappresenta un elemento sempre più importante per garantire continuità e appropriatezza dell’assistenza.

La possibilità di organizzare servizi multidisciplinari e condividere risorse strutturali e tecnologiche costituisce infatti uno strumento significativo per migliorare l’efficienza dei percorsi assistenziali.

Per le strutture sanitarie private, accreditate e non, il contenzioso richiama l’attenzione sulla necessità di un quadro regolatorio chiaro, proporzionato e coerente con l’evoluzione dei modelli organizzativi.

È tuttavia necessario distinguere la disciplina degli studi professionali da quella applicabile alle strutture sanitarie soggette a specifici regimi autorizzativi e di accreditamento.

L’equilibrio tra garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni, da un lato, e sostenibilità organizzativa degli operatori, dall’altro, rappresenta un tema centrale per l’intero settore.

Il TAR sarà chiamato a valutare la legittimità delle disposizioni contestate. Allo stato, il ricorso non determina automaticamente la sospensione della deliberazione regionale.

L’evoluzione del giudizio merita attenzione anche per le possibili implicazioni sui modelli di organizzazione dell’assistenza specialistica e riabilitativa.

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