Danno biologico per il contagio da HCV da emotrasfusione

Un’interessante ordinanza della terza sezione civile della Corte di Cassazione – n. 17509/2026 – affronta il tema della responsabilità del Ministero della Salute per contagio da HCV conseguente ad emotrasfusione.

Nel caso esaminato, la trasfusione era stata praticata nel 1966, durante un parto, e la paziente aveva successivamente sviluppato un’epatite C evolutasi in cirrosi e insufficienza epatica.  La donna era, poi, deceduta nel 2009 e per tale motivo gli eredi avevano agito giudizialmente anche per il risarcimento del danno biologico subito dalla congiunta in vita.

Il punto centrale della controversia riguarda proprio la configurabilità di un danno biologico permanente in presenza di una patologia progressiva. Il Ministero aveva sostenuto che l’aggravamento della malattia sino alla morte impedisse di individuare una fase di stabilizzazione dei postumi.

La Corte Suprema, diversamente da quanto eccepito dalla difesa del Ministero, ha confermato la risarcibilità del danno biologico maturato durante la vita della vittima. 

Per il giudice di legittimità, il dato decisivo è stato determinato dal fatto che la patologia può raggiungere la stabilizzazione dei postumi anche se, successivamente, interviene un ulteriore aggravamento. Non vi è, dunque, incompatibilità tra danno biologico permanente e successiva evoluzione della malattia.

Il danno deve essere valutato con riferimento alla situazione clinica concretamente esistente nel periodo precedente al decesso.

La pronuncia assume rilievo anche sul piano della tutela iure hereditatis, poiché il diritto al risarcimento maturato dalla vittima può trasmettersi agli eredi.

La decisione si inserisce inoltre nel consolidato orientamento sulla responsabilità ministeriale per le infezioni trasfusionali.

La giurisprudenza ha infatti riconosciuto obblighi di controllo e vigilanza anche con riferimento a epoche anteriori alla disponibilità dei test specifici per l’HCV. 

L’assenza, all’epoca, della possibilità di identificare direttamente il virus non esclude la responsabilità dell’amministrazione. E’ necessario, infatti, considerare le conoscenze scientifiche e gli strumenti di prevenzione presenti all’epoca di interesse.

La pronuncia valorizza una concezione dinamica del danno alla salute, che non mette in relazione solo la malattia e il momento del decesso, ma da risalto alla distinzione tra la quantificazione del danno biologico già maturato e ulteriore evoluzione della patologia.

Sul piano pratico, la sentenza afferma il diritto per gli eredi di far valere il danno biologico permanente sofferto dalla vittima prima della morte, confermando che la progressività della malattia non può essere utilizzata per negare l’esistenza di un danno permanente già verificatosi.

L’ordinanza rappresenta, pertanto, un ulteriore evoluzione giurisprudenziale sulla responsabilità da sangue infetto e sulla corretta liquidazione del danno alla persona.

avv. Maria Antonella Mascaro

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