Dottoresse madri nella scelta della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che penalizza le dottoresse madri durante il corso di formazione in medicina generale, con la sentenza numero 76, depositata il 12 maggio scorso, stabilendo che l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, viola la Costituzione nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso.

Il caso esaminato riguardava una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020/2023 della Regione Lazio. La stessa aveva sospeso la frequenza per maternità obbligatoria e congedo parentale, recuperando successivamente il periodo formativo ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999. Per questo motivo era stata esclusa dalla sessione ordinaria dell’esame finale del dicembre 2024.

A seguito del rigetto della richiesta di ammissione con riserva e della domanda di retrodatazione degli effetti del diploma, la dottoressa ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che, a sua volta, aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

L’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999 prevede la sospensione del corso di formazione specifica in medicina generale in caso di gravidanza, malattia o altri impedimenti superiori a 40 giorni consecutivi. La norma impone il recupero integrale del periodo di formazione non svolto e comporta, nella pratica, la partecipazione a una sessione straordinaria di esame.

Va ricordato, in materia, anche il D.Lgs. n.  151/2001 che regolamenta la tutela della maternità e della paternità e regola il congedo obbligatorio e il congedo parentale.

La Corte ha dichiarato illegittima la disciplina contenuta nell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999 perché discriminatoria nei confronti  della gravidanza e della maternità, dichiarando incostituzionale la noema : “nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato”.

Dunque secondo la Consulta verrebbero violati gli articoli 3, 31, 32  e 37 della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza, alla famiglia, a diritto alla salute e alla protezione della madre e del bambino, venendo a creare una forte discriminazione nei confronti delle mamme dottoresse, in quanto il lasso temporale correlato all’attesa della sessione straordinaria d’esame determina un indebito ritardo nella trasformazione prevista dalla disciplina vigente, con evidenti ricadute sull’anzianità di servizio e sulle condizioni di esercizio della professione.

Tutto ciò creerebbe situazioni discriminatorie con pregiudizio per la donna (dottoressa) quando, invece, la norma dovrebbe avere un carattere di protezione e di tutela della stessa. Questo crea un effetto disincentivante anche sulla scelta di avere figli, creando un discrimen anche su altri scenari.

Pertanto la maternità non può determinare effetti negativi sulla carriera professionale della donna.

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

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