COMUNICATO 17 FEBBRAIO 2026
La Toscana è stata prima regione a legiferare sul tema del fine vita. Con la legge regionale n. 16/2025 ha disciplinato il suicidio medicalmente assistito, attuando le indicazioni della Corte Costituzionale, stabilite fin dal 2019 e successivamente confermate dalla Corte di Cassazione. La legge regionale stabilisce procedure, tempi e requisiti per l’accesso al farmaco per l’autosomministrazione, grazie a una commissione multidisciplinare e all’intervento della ASL, garantendo che i costi siano a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Il principio di curare il paziente rappresenta un diritto e un dovere sacrosanto, ma bisogna guardare a quei casi di vita-non vita disperati, come quelli che hanno condotto alla deliberazione della Consulta e a molte altre decisioni della Corte di Cassazione, che non possono essere lasciati all’arbitrio di un Giudice, ma devono essere ben delineati in una norma nazionale, nello spirito di vivere, se si può, una vita dignitosa, umana e che non sia colpita da verdetti (medici e non) che non lasciano speranza.
Dunque, delimitare il campo, seppur con possibilità di prendere in considerazione i fatti caso per caso, con rigido ricorso alla sanità pubblica, ma possibilità di accesso.
Nel disegno di legge proposto dal Governo, successivamente alla legge toscana, si dovrebbe affidare ad un comitato etico tecnico il parere su quali siano i casi che rispettano tutti gli elementi delineati dalle valutazioni della Corte Costituzione e della Corte di Cassazione.
Sono sette i componenti del comitato, nominati con decreto del Presidente del Consiglio che indica fra questi il presidente, il vicepresidente e il segretario. Ne farebbero parte un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o fra gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un esperto di bioetica, un medico anestesista o specializzato in rianimazione, un medico specialista in cure palliative, un medico psichiatra, uno psicologo e un infermiere. Il comitato dovrebbe essere rinnovato ogni cinque anni con possibilità di rinnovo del mandato per due volte, anche non consecutive. Il lavoro svolto dai componenti del comitato è a titolo gratuito.
L’iter dovrebbe essere il seguente: ricevuta la domanda dal paziente, in pieno possesso della capacità di agire, secondo quanto previsto dal codice civile, il comitato può acquisire tutta la documentazione relativa al caso, nonché il parere, non vincolante, di un medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente richiedente e, successivamente, entro sessanta giorni, prorogabili al massimo di altri sessanta per esigenze motivate, si pronuncia. Quanto alle risorse finanziarie il comitato si avvale di quelle disponibili presso il Ministero della Salute.
In caso di diniego da parte del comitato, il richiedente potrà riproporre la domanda non prima di quattro anni, pena l’inammissibilità.
Al momento non sembra essere presente una fase giurisdizionale, motivo per il quale si attende la presentazione del testo definitivo, da cui prenderanno le mosse i vari ed eventuali emendamenti.
In assenza, ancora oggi, di una disciplina nazionale, dopo anni dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019, cui sono conseguite modifiche al sistema penale, partite proprio dal caso “Cappato”, di fatto si tratterebbe del primo provvedimento in Italia nel quale si contempla l’accesso a una procedura di morte a cura del Servizio sanitario pubblico.
Invece, ancora un’altra regione si presenta compatta sul tema del fine vita, prima del governo e del legislatore nazionale. Il Piemonte, infatti, ha definito specifiche linee di indirizzo sul suicidio medicalmente assistito, stabilendo che saranno le aziende del Servizio sanitario regionale a sostenere i costi dei farmaci e di tutti i dispositivi necessari alla loro somministrazione.
La decisione è stata formalizzata con una circolare dell’assessorato alla sanità regionale, inviata a tutte le Asl, come riportato dalle fonti: “ANSA”, “La Repubblica” e “La Stampa”.
Il caso riguarda un paziente che non aveva ottenuto la validazione, da parte della ASL di competenza, dei requisiti ed al quale, pertanto, erano stati negati i farmaci utilizzabili per il suicidio medicalmente assistito.
La circolare, invece, richiamando una recente pronuncia della Consulta, chiarisce che rientra nei diritti della persona, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, ottenere dal Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente necessari all’autosomministrazione e l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione della procedura. Con la circolare, la Regione ha trasmesso alle Asl un vademecum operativo, secondo il quale: entro 48 ore dalla richiesta del paziente, deve essere convocata una commissione di valutazione e coinvolto il comitato etico territoriale; la commissione invierà una relazione al comitato etico; di seguito la Asl competente comunicherà al paziente l’esito della richiesta. In caso di accoglimento della domanda, la Asl trasmetterà la domanda istruita con il caso all’équipe responsabile della procedura, formata da due medici, di cui uno esperto in cure palliative, da due infermieri e da uno psicologo, per passare alla fase operativa.
Ovviamente il tutto, restando ancora in attesa di una legge nazionale!
a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

