a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
La V Sezione della Corte di Cassazione – con la sentenza n.31283/2025 – ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che in accoglimento dell’appello del pubblico ministero contro il diniego del Gip ha imposto all’imputato, in via cautelare, gli arresti domiciliari con l’aggiunta del braccialetto elettronico.
Il caso
Il Gip del Tribunale aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di custodia cautelare presso il domicilio nei confronti di persona che conduce o partecipa all’irruzione in ospedale contro i sanitari a causa della morte di un parente. Il Giudice pur avendo riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di reato, aveva rigettato la richiesta del Pm per l’assenza del rischio di reiterazione, evidenziando la non concretezza del pericolo di inquinamento probatorio. Diversamente il Tribunale del riesame ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo sulla base del grave quadro indiziario incontestato, ma soprattutto per pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento delle prove.
Sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e non dell’inquinamento delle prove
In conformità la Suprema Corte ha confermato la misura riformando la decisione cautelare dove aveva affermato oltre all’attualità del pericolo di reiterazione anche il rischio di inquinamento probatorio.
Dunque coloro che conducono o partecipano all’aggressione di un sanitario per “punirlo” della morte di un congiunto può essere sottoposto alla misura cautelare restrittiva perché l’azione è compiuta in spregio del convivere civile e in assenza di autocontrollo anche quando il giudice non ritenga che possa essere reiterato il reato, ma esista anche una lontana possibilità, meglio tendenza alla reiterazione di condotte violente.
Pertanto, il giudice deve effettuare una valutazione di prognosi sulla possibilità di condotte violente, basandosi su un’analisi dell’evento specifico, del caso che gli viene posto, delle modalità con le quali si è verificato, dell’eventuale ideazione, della condotta tenuta nel corso della condotta e successivamente, della personalità dell’indagato e del contesto sociale ed ambientale nel quale è maturata l’azione.
Nel caso de quo il Tribunale del Riesame ha posto in rilievo la spiccata capacità a delinquere dell’indagato che ha esercitato violenza contro i sanitari e le forze dell’ordine, supportato e incoraggiato da un elevato numero di familiari e amici.
Diversamente, quanto al pericolo di inquinamento delle prove, la Corte non lo ha ritenuto sussistente e pertanto lo stesso andrà escluso, se l’indagato non ha tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l’integrità o la genuinità della prova.

