Si è già parlato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, c.d. “Terra dei Fuochi”, che ha l’obiettivo di contrastare i reati ambientali e tutelare maggiormente la salute pubblica e l’ambiente.
Pertanto per tutte le società che hanno adottato il modello di organizzazione e gestione, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, lo stesso dovrà essere aggiornato. Le nuove fattispecie aggiunte al codice penale e al codice dell’ambiente sono nate come necessità ed urgenza di impedire attività illecite in materia di rifiuti e di incentivare interventi di bonifica nell’area, così nominata “Terra dei fuochi”, ma sono di più ampio spettro, trattandosi di fattispecie che possono rappresentare un rischio per le strutture sanitarie. L’attività criminale delle zone interessate da questi reati ha causato gravi danni ambientali e alla salute, portando a interventi normativi e investigativi, tra cui una condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) nei confronti dell’Italia.
Il Decreto legge modifica alcune disposizioni, in linea con il più ampio processo di rafforzamento della normativa ambientale in corso a livello europeo. Innanzitutto, il provvedimento rappresenta un primo passo del Governo verso l’attuazione della Legge di delegazione europea 2024, del 13 giugno 2025, n. 91, con cui l’Italia si è assunta l’impegno di recepire, tra le altre, anche la direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale ambientale.
Per citare i reati questi riguardano: le attività organizzate per traffico illecito di rifiuti, che punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, prevedendo pene aggravate per rifiuti radioattivi; l’impedimento del controllo che punisce chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene; l’omessa bonifica che punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
Per quanto attiene al codice dell’Ambiente, invece si tratta di abbandono di rifiuti non pericolosi e quello di rifiuti pericolosi in casi particolari che punisce chiunque, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento; la combustione illecita di rifiuti che punisce chiunque appicca il fuoco su rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.
Sono, poi, previsti delitti nella forma colposa in materia di rifiuti, che, dunque, prevedono la rilevanza penale di alcuni reati nella forma colposa.

