COMUNICATO 06 NOVEMBRE 2025
La figura professionale dello psiconcologo, nominalmente non esiste, ma la questione è stata portata dinanzi alla Corte Costituzionale su istanza del Consiglio dei Ministri che aveva impugnato dinanzi alla Consulta la legge regionale pugliese.
La Puglia aveva istituito, con legge regionale, in via sperimentale, il servizio di psiconcologia, atto a garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici. Il presidente del Consiglio dei Ministri, impugnando la norma, ne ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale attraverso due ordini di motivazioni. Innanzitutto, la norma creerebbe un precedente quasi unico, introducendo una nuova figura professionale, cioè: lo psiconcologo, che non è previsto da alcuna norma nazionale e quindi si porrebbe in contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente. In secondo luogo, secondo il ricorrente, sarebbe stato violato sempre l’art. 117, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il punto, in questo caso, risiederebbe nel fatto che la Regione Puglia è una delle regioni impegnate nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, motivo per il quale non può istituire il servizio di psiconcologia, in quanto da ritenersi extra LEA, per una regione che deve limitarsi a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
La Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza del primo punto e l’inammissibilità del secondo.
Quanto alla prima questione affrontata dal Consiglio dei Ministri, è sbagliato il presupposto, secondo la Consulta, poiché la legge regionale pugliese non istituisce una nuova figura professionale, ma un servizio sperimentale di assistenza psicologica ai pazienti di oncologia. C’è, pertanto un’enorme differenza, in quanto non è una nuova figura professionale e non esiste un albo professionale apposito, ma semplicemente si eroga un servizio ai pazienti oncologici da parte di psicologi o medici che abbiano conseguito un titolo di specializzazione in psicoterapia all’esito di un corso di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti, in conformità a quanto disposto dalla legge statale.
Inoltre la Corte rappresenta come la figura dello psiconcologo sia, comunque, riconosciuta da un Accordo Stato-Regioni del 2019.
Il secondo punto è stato dichiarato inammissibile poiché la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe affermato genericamente nell’impugnazione che le disposizioni regionali avrebbero violato il Piano di rientro, senza spiegarne approfonditamente le ragioni. Mancando, dunque, completamente la motivazione sul punto, la Consulta, ne ha dichiarato l’illegittimità.
