Responsabilità della struttura sanitaria per omessa prevenzione

La Corte di Cassazione si esprime per un ampliamento della responsabilità della struttura sanitaria, sotto il profilo della colpa per mancata vigilanza e prevenzione.

Il caso riguarda l’azione di risarcimento intentata dall’erede di una paziente deceduta in una struttura, avendo, l’attore, attribuito la causa della morte alla condotta colposa dei sanitari che in questa prestavano la loro attività e dove la madre era ricoverata, in quanto non sarebbero state adottate le necessarie cautele per gestire una situazione clinica, già compromessa, dal momento che la paziente, al momento di quel ricovero, presentava già piaghe da decubito.

Il giudice di secondo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo che le lesioni da decubito fossero già presenti al momento dell’ultimo ricovero e che il personale sanitario avesse correttamente operato in merito, tanto che aveva escluso il nesso causale fra l’azione dei sanitari ed il decesso della paziente.

La decisione della Corte Suprema, invece, è di tutt’altro indirizzo, avendo censurato la sentenza della Corte di Appello territoriale e sottolineando che la struttura sanitaria è sempre tenuta a svolgere un’attività di prevenzione. Dunque anche in presenza di lesioni da decubito preesistenti al ricovero, la struttura deve adottare tutte le misure idonee a impedirne il peggioramento e l’eventuale decesso.

Secondo l’impostazione della Corte di Cassazione la struttura sanitaria non può limitarsi a prendere atto di una patologia preesistente, ma è comunque tenuta a svolgere una funzione attiva di prevenzione, anche in presenza di piaghe già formate.

Per comprendere appieno quale sia il principio di diritto che ha illuminato il pensiero del giudice di legittimità, bisogna comprendere quale sia la prova che deve essere fornita dalla struttura sanitaria per tenersi indenne da responsabilità. Nel caso che ci occupa lo snodo probatorio risiede nelle annotazioni in cartella clinica dove venivano riportate le piaghe da decubito preesistenti al ricovero.

La questione è piuttosto cruciale perché si discute di un’inversione dell’onere della prova su atti a cosiddetta fede privilegiata che sono quelli riportati nella cartella cliniche e che hanno valenza di atto pubblico, diversamente da altri che sono liberamente valutabili.

avv. Maria Antonella Mascaro

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