Non basta il fabbisogno a contingentare l’offerta sanitaria

Con sentenza del 13/02/2025, N. 3242 ill TAR Lazio, Sezione quater interviene in tema di accreditamento istituzionale sulla scorta della valutazione del fabbisogno.

Secondo i magistrati Il fabbisogno non può rappresentare un rigido limite di tipo quantitativo e di contingentamento, ma soprattutto qualitativo e funzionale per l’accertamento delle qualità dell’offerta assistenziale dei newcomers: una volta che si è fatta la scelta di avvalersi della sussidiarietà orizzontale per alcuni settori e pertanto di migliorare l’offerta assistenziale in quei settori, il mercato deve poi restare periodicamente aperto alla selezione dei migliori, alla verifica dei soggetti già accreditati, e all’ingresso di chi dimostri superiori qualità.

Il contenzioso è stato promosso da un centro di riabilitazione ambulatoriale per persone in età evolutiva con disabilità fisica, psichica e sensoriale ricadente nel territorio di una ASL romana. La società, a seguito del notevole ritardo con cui si è concluso l’iter di accreditamento, a causa dell’inerzia della ASL, ha chiesto il riconoscimento ad un diritto risarcitorio. Infatti, nel ricorso si sosteneva che la motivazione del parere della ASL fosse meramente formale, priva di riferimento all’atto programmatorio e al piano sanitario regionale e non teneva conto della concreta realtà del territorio di riferimento, quali le liste di attesa e le esigenze della popolazione locale. Inoltre, nelle more la ASL aveva invece accolto l’istanza di accreditamento di altra struttura sanitaria per attività riabilitative, stante il fabbisogno di assistenza riabilitativa a minori con disabilità complessa.

Il Tar ha rilevato che: l’accreditamento attribuisce al suo titolare una posizione concorrenziale di plusavalore rispetto agli altri operatori privati -definita dall’art.8 quater D.lgs n.502/1992 come “qualità di soggetto accreditato”- e dunque con il principio, da applicare anche in questa materia, per cui il mero, reiterato rinnovo dell’accreditamento finisce con il rappresentare il consolidamento della stessa posizione di plusvalore concorrenziale a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, della maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti, alla luce della necessità che l’offerta sanitaria sia costantemente verificata, aggiornata e rinnovata ( in tal senso, da ultimo C.St.n.1043/2021).

Il fabbisogno, dunque, non può rappresentare un rigido limite di tipo quantitativo e di contingentamento, ma soprattutto qualitativo e funzionale per l’accertamento delle qualità dell’offerta assistenziale dei newcomers: una volta che si è fatta la scelta di avvalersi della sussidiarietà orizzontale per alcuni settori e pertanto di migliorare l’offerta assistenziale in quei settori, il mercato deve poi restare periodicamente aperto alla selezione dei migliori, alla verifica dei soggetti già accreditati, e all’ingresso di chi dimostri superiori qualità.

Dopo aver richiamato anche il parere del 18.4.2018-n.AS1522 dell’Autorità garante della Concorrenza e del mercato, il TAR stigmatizza il blocco a tempo indeterminato degli accreditamenti ed evidenzia la necessità che le Regioni non limitino ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica introducendo indebite restrizioni quantitative al numero di operatori.

Con specifico riferimento al provvedimento gravato (parere della ASL) il TAR conclude ritenendo che: non appare supportato da adeguata istruttoria e motivazione, non evidenziando i dati reali e fattuali, sulla base degli atti programmatori regionali, essa sia pervenuta ad un giudizio sfavorevole nei confronti della richiesta di parte ricorrente, limitandosi appunto ad evidenziare, senza alcuna ulteriore specificazione e senza alcun richiamo a elementi concreti relativi allo specifico ambito territoriale e allo specifico settore di attività, la mancanza di carenza di funzionalità rispetto al fabbisogno. Ed ancora secondo il TAR il parere della ASL non evidenzia dati reali e concreti, suscettibili di controllo giudiziale, come la composizione della popolazione, l’entità della domanda di prestazioni, le strutture presenti sul territorio, l’effettiva capacità delle stesse di far fronte alle domande, da cui dovrebbe desumere il reale fabbisogno di assistenza per le attività specialistiche offerte dalla struttura richiedente.

Il TAR ha accolto il ricorso, consentendo in tal modo alla Società ricorrente di procedere contro la ASL per il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nel conseguimento del titolo di accreditamento.

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