Medici specializzandi e risarcimento

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito, con l’ordinanza n. 29499 del 15.11.2024 l’orientamento già consolidatosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici e riaffermato dalle Sezioni Unite, riguardo al diritto al risarcimento per coloro che hanno completato la specializzazione tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta, periodo durante il quale non hanno ricevuto alcun compenso.

Questa situazione è dovuta al ritardo dell’Italia nel recepire alcune direttive europee. Con la sentenza n. 26603 del 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno portato chiarezza su un argomento molto sentito dai medici italiani.

Alcuni medici, che si erano specializzati tra il 1977 e il 1994, avevano chiamato in giudizio lo Stato italiano per chiedere un risarcimento. Secondo questi medici, se l’Italia avesse applicato le direttive europee in modo tempestivo, avrebbero avuto diritto a un compenso durante la loro specializzazione. La causa, iniziata nel 2008, dinanzi al Tribunale di Roma, aveva avuto una conclusione con una dichiarazione di inammissibilità. Successivamente i ricorrenti avevano ripresentato richiesta di risarcimento nel 2011 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri. 

Nel 2013, il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto al risarcimento solo per chi aveva iniziato la specializzazione dopo l’anno accademico 1983/1984, considerandoli inclusi nell’obbligo di remunerazione stabilito dalle direttive. La Presidenza del Consiglio aveva proposto, e nel 2020 la Corte d’Appello di Roma riconosceva il risarcimento ad un numero molto più esiguo di medici, quelli che si erano specializzati in discipline equipollenti a quelle riconosciute dalle direttive europee.

Le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del 1975, aggiornate nel 1982 dalla direttiva 82/76/CEE, stabilivano che tutti gli Stati membri dell’Unione Europea dovevano assicurare un’adeguata remunerazione ai medici che seguivano scuole di specializzazione, al fine di rendere più omogenee possibili le condizioni economiche dei medici specializzandi tra i vari paesi membri.

L’Italia, però, aveva recepito le direttive solo nel 1991 con la legge n. 257.

La questione è stata infine affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno chiarito che il decreto ministeriale del 1991, che ha per la prima volta introdotto la remunerazione per gli specializzandi, non ha effetto retroattivo. Dunque, i medici che hanno terminato la loro specializzazione prima del 1991 non possono fare richiesta di risarcimento basata su questo decreto. Peraltro, la specializzazione deve essere conforme alle direttive europee e riconosciuta in almeno due Stati membri dell’Unione Europea.  

In sostanza la sentenza ribadisce il principio della irretroattività della legge italiana, in uno con la presenza dei requisiti di equipollenza delle specializzazioni riconosciute dalle direttive europee.

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