Malpractice: riflessioni sull’azione di regresso e rivalsa dopo la riforma

La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha profondamente modificato i meccanismi di recupero delle somme pagate dalle Strutture sanitarie ai danneggiati. Ed invero, rispetto all’azione di rivalsa prevista all’art.9 della citata Legge e cioè al diritto della Struttura sanitaria o dell’assicuratore di richiedere al medico quanto pagato al paziente, sono stati introdotti dei limiti sia soggettivi che quantitativi. I limiti soggettivi: l’azione è esperibile esclusivamente in caso di dolo o colpa grave del medico, escludendo i casi di colpa lieve. La colpa grave deve configurarsi come “sprezzante trascuratezza, straordinaria ed inescusabile negligenza”; limiti quantitativi: l’importo della rivalsa non può superare il triplo della retribuzione lorda annua del sanitario, introducendo un tetto massimo alla responsabilità economica; procedurali: La struttura deve comunicare al medico l’instaurazione del giudizio civile entro 45 giorni pena la decadenza. Relativamente poi al diritto di regresso, disciplinato dall’art. 1299 del codice civile, questo si sostanzia nel diritto del condebitore che ha pagato l’intero di ottenere dagli altri condebitori la quota di rispettiva competenza. Si applica se il rapporto tra le parti non è di mera subordinazione ma di corresponsabilità. Sta’ di fatto che, il principio secondo cui la struttura sanitaria (ospedale o clinica privata) è sempre responsabile dei danni subiti dal paziente a causa di malpractice medica, anche se il chirurgo non è un dipendente, ma un libero professionista o collaboratore esterno, è stato ulteriormente confermato e consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche nelle recenti pronunce, così come espressamente previsto proprio dalla Legge c.d. Gelli-Bianco. Infatti, l’art. 7 stabilisce proprio che la struttura sanitaria, sia pubblica che privata, risponde delle condotte dei professionisti sanitari che operano al suo interno, a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale (dipendenti o liberi professionisti). Pertanto, nasce l’esigenza per le Strutture sanitarie di verificare i casi in cui sia possibile recuperare quanto sborsato in presenza di una condanna solidale della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria. L’obbligazione risarcitoria solidale, presupposto per l’attivazione dei rimedi interni di recupero, trae origine dalla coesistenza di titoli di responsabilità di natura differente, stabiliti dalla stessa Legge Gelli-Bianco. La responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, conserva natura contrattuale (art. 1218 c.c.). Essa è tenuta a rispondere per l’inadempimento del contratto atipico di spedalità e per il fatto illecito del proprio ausiliario (il medico) ai sensi dell’art. 1228 c.c. Al contempo, l’art. 7, comma 3, della L. Gelli-Bianco stabilisce che l’esercente la professione sanitaria risponda a titolo extracontrattuale (Art. 2043 C.C.), salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. Nonostante la diversa fonte delle obbligazioni risarcitorie, la struttura e il sanitario sono obbligati in solido nei confronti del danneggiato. Ciò significa che il paziente può agire per l’intero risarcimento nei confronti di uno qualsiasi dei coobbligati. L’adempimento da parte di uno dei due estingue l’obbligazione verso il danneggiato, facendo nascere il diritto al recupero proporzionale o integrale nei rapporti interni. Il diritto comune prevede l’azione di regresso (art. 2055 c.c.), ma la Legge Gelli-Bianco ha introdotto un meccanismo speciale, l’azione di rivalsa (art. 9), specificamente calibrato sul rapporto Struttura-Medico. Il carattere speciale e derogatorio dell’azione di rivalsa è definito dai suoi limiti di applicabilità. Il limite più significativo, come si è detto, è di ordine sostanziale: l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Questa previsione esclude ex lege la possibilità di utilizzare l’azione di rivalsa per recuperare somme versate a causa di una colpa lieve del medico. Infatti, la ratio della lex specialis di cui al citato art. 9, limitata a dolo e colpa grave, è proprio quella di accollare il rischio per i restanti gradi di colpa alla struttura, in quanto debitore contrattuale principale (e assicurato). Gran parte della dottrina ritiene che l’art. 9, essendo norma speciale e successiva, abbia implicitamente abrogato, per quanto riguarda i rapporti Struttura-Medico, il diritto di regresso ordinario per la colpa lieve o media. Dunque nel regime ante Gelli, il meccanismo era più favorevole alla struttura in termini di soglia di accesso (bastava la colpa semplice), ma limitava la rivalsa al 50% per il principio del rischio d’impresa. Nel regime post Gelli, si restringe l’accesso (solo dolo/colpa grave) ma si introduce un tetto quantitativo che può risultare più protettivo per il medico rispetto alla responsabilità illimitata precedente. La riforma ha, quindi, bilanciato diversamente la tutela degli interessi: maggiore protezione del medico dalla rivalsa per colpe lievi, ma mantenimento di una responsabilità significativa per le condotte più gravi, con l’obiettivo di incentivare l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie senza paralizzare l’attività clinica.

avv. Rossella Gravina

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