L’obbligo deontologico del medico di informazione e comunicazione

Il recente caso della morte del piccolo Domenico Caliendo (2 anni e mezzo), avvenuta il 21 febbraio 2026 all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore gravemente danneggiato, ha riportato prepotentemente al centro del dibattito il tema della responsabilità disciplinare del medico. Nello specifico, la circostanza riguarderebbe la presentazione di un esposto ai Consigli dell’Ordine dei medici di Cosenza e Benevento nei confronti di due sanitari coinvolti nel caso. L’iniziativa attiene, secondo quanto riferito dal legale della famiglia, alla presunta mancata comunicazione ai genitori dell’esito negativo del trapianto. Nell’esposto si chiede agli Ordini professionali di valutare eventuali responsabilità sul piano disciplinare legate alla gestione delle informazioni cliniche fornite alla famiglia. In generale, nell’ambito medico, l’obbligo deontologico di comunicazione con i parenti del paziente è subordinato al consenso esplicito dell’assistito e al rispetto del segreto professionale fondandosi la relazione di cura sul principio di esclusività del rapporto medico-paziente. In sintesi, a tal riguardo, i doveri principali per il medico sono previsti dagli artt. 33 e 34 del Codice Deontologico. L’art. 33 stabilisce che l’obbligo di informazione è rivolto primariamente alla persona assistita e che lo stesso debba fornire informazioni complete e comprensibili su diagnosi, prognosi, terapie, alternative e possibili conseguenze. La comunicazione deve essere adeguata alle capacità di comprensione del paziente. In caso di prognosi infauste, il medico deve agire con prudenza, usando termini non traumatizzanti ma senza nascondere la verità. E’ contemplato anche un potere di delega: Il paziente ha il diritto documentato di non essere informato o di delegare ad altri (come i parenti) la ricezione delle informazioni. L’art. 34 disciplina specificamente quando e come il medico può parlare con i familiari o altri soggetti. La regola generale, infatti, è che l’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente. Nel caso del paziente ricoverato Il medico deve raccogliere i nominativi delle persone indicate dal paziente a cui è consentito comunicare i dati sensibili. Vi sono delle eccezioni: Il medico può informare i terzi senza consenso solo se sussiste un grave e immediato pericolo per la salute o la vita del paziente stesso o di altri (es. malattie infettive trasmissibili o rischio di violenza). Oppure in caso di incapacità o di minori. Ed invero, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, il medico comunica con il rappresentante legale o i familiari, agendo sempre nel miglior interesse dell’assistito. La responsabilità disciplinare del medico, dunque, si sostanzia proprio nella violazione dei doveri professionali, etici o contrattuali legati all’esercizio della medicina. Si distingue in due ambiti principali: la responsabilità verso l’Ordine professionale (deontologica) e quella verso il datore di lavoro (contrattuale). L’Autorità Competente a procedere per la verifica degli illeciti disciplinari è L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) provinciale a cui il professionista è iscritto. In base alla gravità dell’illecito, l’Ordine può irrogare diverse sanzioni che vanno dal richiamo verbale per lievi mancanze (Avvertimento) alla Censura consistente in una nota formale di biasimo. Per i casi più gravi è prevista la Sospensione che si sostanzia nell’Interdizione dall’esercizio professionale per un periodo da 1 a 6 mesi e per le infrazioni gravissime viene irrogata la Radiazione che prevede la cancellazione definitiva dall’Albo. La caratteristica principale è che Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale o civile, sebbene possano esserci interazioni (es. sospensione in attesa di sentenza). In ogni caso il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente all’interessato, che ha diritto di difesa (memorie scritte o audizione con assistenza legale). Le sanzioni dell’Ordine sono impugnabili davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS). Quelle del datore di lavoro davanti al Giudice del Lavoro. 

avv. Rossella Gravina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *