Liquidazione del danno catastrofale

La Corte di Cassazione torna a decidere in merito al danno morale catastrofale, consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima per la consapevole percezione dell’avvicinarsi della propria fine. Questo tipo di danno è autonomo rispetto al danno biologico e deve formare oggetto di separata valutazione, essendo risarcibile in ragione dell’intensità della sofferenza patita indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra la lesione e il decesso. La sua liquidazione, in via equitativa, deve essere sorretta da parametri adeguatamente esplicitati in motivazione, non essendo sufficiente un generico rinvio alle tabelle per il danno da invalidità permanente né una liquidazione unitaria e indistinta delle due componenti del danno iure hereditatis.

Gli eredi di una signora deceduta a seguito di complicanze post-operatorie da intervento di chirurgia bariatrica, dopo circa quattro giorni di sopravvivenza in stato di vigile coscienza e sofferenza intensa, agiscono in giudizio per il risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva riconosciuto, in primo grado, esclusivamente il danno non patrimoniale iure proprio, mentre aveva negato l’esistenza di autonome poste risarcitorie, iure hereditatis, per danno biologico terminale e danno morale catastrofale, nonché il danno patrimoniale da perdita dell’apporto lavorativo e domestico della vittima.

La Corte di Appello, invece, aveva ritenuto, richiamando le tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale e la giurisprudenza di legittimità in tema di danno biologico terminale e di danno da lucida agonia, che il lasso temporale di circa quattro giorni intercorso tra l’intervento e il decesso, con permanenza della paziente in stato di vigile coscienza e sofferenza intensa, giustificasse il riconoscimento, in favore degli eredi, sia di un danno biologico terminale, sia di un autonomo danno morale catastrofale per la consapevole percezione dell’approssimarsi della morte.

La Corte di Cassazione censura tale liquidazione per erronea applicazione dei criteri risarcitori.

La Suprema Corte elabora il principio secondo cui, in tema di responsabilità sanitaria, il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Questo danno sussiste per il tempo della permanenza in vita a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale, ma è distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione non porta all’invalidità permanente, bensì al decesso. Dunque la sua liquidazione, in via equitativa, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari del pregiudizio in termini di massima gravità ed intensità, con elevata personalizzazione, e l’importo non può assumere carattere meramente simbolico. Va però escluso che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali stabilizzate e standardizzate in tabelle, non consentendo l’idea di un danno alla salute temporaneo diretto al decesso, dovendosi valorizzare in chiave equitativa la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso. Resta ferma la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione la componente morale, consistente nel pregiudizio per la sofferenza provata dalla consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, con liquidazione equitativa sorretta da chiari e logici parametri adeguatamente motivati.

avv. Maria Antonella Mascaro

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