a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
La Corte di Cassazione Civile ha affrontato il tema della responsabilità della struttura sanitaria nel caso di omessa o ritardata prestazione di un’attività terapeutica dovuta. In particolare il giudice di legittimità con l’ordinanza n. 22661/2025 si è soffermato sull’esistenza del nesso causale fra la condotta dei sanitari e l’evento morte e come parametrare il danno catastrofale rispetto agli eredi.
Sempre al fine di porre l’accento sull’importanza della tempestività dell’intervento e sul concetto del “più probabile che non”.
Si è molto spesso ricordato che, affinchè sia accertata la responsabilità in campo sanitario, deve necessariamente ricorrere una condotta errata da parte dell’operatore da cui viene generato un danno nei confronti del paziente, condotta errata, causalmente collegata al danno subito.
Il nesso causale è, dunque, il legame che unisce quale conseguenza immediata e diretta la condotta all’evento, evento che deve essere causato dall’errore del sanitario.
L’accertamento da parte del Giudice deve spingersi a valutare, dunque, se i danni causati al paziente si sarebbero verificati comunque anche senza l’errore del sanitario: motivo per il quale la responsabilità andrà esclusa in caso di risposta affermativa.
Per questo motivo la giurisprudenza fa ricorso al criterio del “più probabile che non” ed in particolare la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, già con la sentenza 25805/2024 ha chiarito che il suddetto criterio impone di: “ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria” e che sia “compito del giudice di merito stabilire se l’accertamento fatto dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da lui indicata, rispetto invece a causa alternative”.
Questa ulteriore decisione si inserisce in questa parte giurisprudenza che pone al centro la tempestività dell’intervento sanitario quale elemento essenziale della corretta esecuzione della prestazione medica.
Il caso
Gli eredi di una paziente decedutain ospedale hanno tratto a giudizio la ASL territoriale, deducendo la responsabilità dei sanitari dell’Ospedale poiché non avevano diagnosticato una perforazione intestinale e conseguentemente ritardato l’intervento chirurgico, intervento che veniva eseguito presso un’altra struttura, ma quando era ormai troppo tardi, essendo la paziente in condizioni irreversibili, tanto è vero che la malcapitata decedeva.
Il Tribunale territoriale aveva accolto la domanda degli eredi, pertanto la ASL presentava appello che la Corte territoriale rigettava, accogliendo parzialmente quello incidentale dei danneggiati, incrementando il risarcimento riconosciuto, anche in relazione al danno catastrofale. L’Azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso della ASL, ritenendo alcuni motivi inammissibili ed altri comunque infondati. Uno dei principi del provvedimento alberga nel ritardo ingiustificato nell’esecuzione dell’intervento chirurgico necessario ed indispensabile per la salvezza della vita di un paziente, anche in presenza di una diagnosi correttamente formulata, ritardo che determina una condotta colposa causalmente rilevante.
Nel caso de quo è legittimo il riconoscimento del danno catastrofale poiché è stato accertato che la paziente ha percepito il progressivo peggioramento delle proprie condizioni e l’appropinquarsi della morte.
Anche in questa circostanza la Corte di Cassazione ricorda che la verifica causale in ambito sanitario non richiede la dimostrazione di una certezza assoluta, ma l’accertamento che la condotta omissiva o ritardata del sanitario abbia inciso in modo determinante sull’evoluzione dell’evento dannoso, secondo il criterio del “più probabile che non”. Criterio già rispettato in secondo grado quando la Corte territoriale aveva individuato la causa del decesso nel non motivato protrarsi del tempo necessario a procedere all’intervento chirurgico, aggravato dalla dimissione della paziente e dal suo trasferimento in altra struttura.
Questa ulteriore decisione si inserisce in un quadro già complesso di provvedimenti nei quali sussiste il danno catastrofale tutte le volte che il paziente sia fermamente lucido e consapevole dell’avvicinarsi della morte, integrando una responsabilità risarcitoria a carico della struttura.

