a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
Le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, secondo quanto delineato dal Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 (c.d. Decreto Madia – Poletti), sono state dichiarate illegittime dal TAR Lazio.
Va osservato che la reperibilità del dipendente per la visita fiscale, qualora sia richiesta o disposta dal datore di lavoro, è differente a seconda che si tratti del settore pubblico o di quello privato, con uno sbilanciamento orario a favore del privato, di notevole differenza. A tal proposito, il dipendente del settore privato è tenuto ad una reperibilità dalle ore 10 alle ore 12 della mattina e dalle ore 17 alle ore19 della sera, per un totale di quattro ore di reperibilità; diversamente, il dipendente del settore pubblico può ricevere la visita fiscale dalle ore 9 alle ore 13 della mattina e dalle ore 15 alle ore 18 della sera, per un totale di sette ore di reperibilità.
Questa cadenza e differenziazione era stata introdotta, per l’appunto, dal citato Decreto Madia-Poletti, ma è stato oggetto di ricorso al Tar, in quanto a parere dei giudici amministrativi non favorisce l’armonizzazione della disciplina fra settore pubblico e privato.
La visita fiscale è molto spesso necessaria, in special modo per periodi più lunghi di malattia, in quanto il lavoratore dipendente percepisce una indennità a suo favore in sostituzione della normale retribuzione, riconosciuta quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro.
In caso di assenza alla visita fiscale, senza giustificato motivo, sono previste sanzioni, molto pesanti pari anche al 100% dell’indennità di malattia percepibili e che variano a seconda che l’assenza sia alla prima, alla seconda o alla terza visita fiscale.
In materia, già in passato, il Consiglio di Stato aveva espresso il proprio parere in sede consultiva, incoraggiando la pubblica amministrazione a parificare o quantomeno armonizzare sul punto i lavoratori del settore pubblico con quelli del privato, adeguando le fasce orarie di reperibilità, ma i ministeri coinvolti non avevano mai inteso provvedere ad un adeguamento consono.
Nel 2018, la UIL in rappresentanza del Sindacato della Polizia Penitenziaria, ha proposto ricorso contro il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017. Il motivo principale riguardava la parte del decreto che ha mantenuto inalterate e differenziate le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche in caso di malattia, applicate ai dipendenti del settore pubblico rispetto al privato.
La questione è stata dichiarata fondata e, peraltro, il giudice amministrativo ha ritenuto essere presenti profili di illegittimità costituzionale per la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Alla sentenza del Tar, in virtù della quale si è determinato un parziale annullamento del decreto n. 206/2017, avrebbe dovuto seguire un intervento del legislatore per colmare il “buco” legislativo evidenziato, intervento che ancora tarda ad arrivare.