La configurazione del reato di epidemia in forma omissiva

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione molto rilevante sul dubbio se possa o meno configurarsi il reato di epidemia nella forma omissiva.

Innanzitutto si riporta il testo dell’art. 438 c.p. che prevede: “chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo”

L’art. 452 stabilisce le pene per il reato di epidemia colposa.

L’ordinanza della Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione, rimette alle Sezioni Unite la questione di diritto relativa al fatto “se il reato di cui agli artt. 438, comma 1 e 452, comma 1, n. 2 cod. pen. possa essere realizzato anche in forma omissiva”.

Il tema è di grande interesse, dal momento che riguarda alcune categorie dell’illecito penale che a più riprese nel passato sono state ritenute non sussistere in forma omissiva dal giudice di legittimità.

Una sentenza del 2017 fa riferimento all’imputazione di epidemia colposa riguardante un dirigente della società di gestione dell’acquedotto civico comunale, il quale aveva distribuito, per colpa dovuta ad omesso controllo, acqua per uso potabile, quando la stessa conteneva sostanze pericolose per la salute, cagionando, per la suddetta omissione, una epidemia fra la popolazione locale. La Corte aveva ribadito che il reato di epidemia contempla esclusivamente una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con l’art. 40 comma secondo del codice penale, che prevede la forma omissiva solo per le fattispecie a forma libera, la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta si configuri con precisi requisiti.

La Corte ritiene, diversamente, dall’orientamento espresso nella sentenza del 2017 che anche considerando il dato letterale della norma la stessa non appare necessariamente a forma vincolato, anzi, tutt’altro: si può serenamente prefigurare la realizzazione dello stesso anche nella forma omissiva.

Non è la prima volta che la giurisprudenza di legittimità rimandi a fonti dottrinarie, il cui pensiero diventa, come in questa ordinanza di rimessione, preponderante. Il dato dottrinario sul tema, dato attualmente maggioritario, riguarda proprio il significato letterale delle parole, pertanto il “diffondere” usato nel testo della norma assume un significato ampio che ricomprende le forme più ampie e diverse della diffusione, in quanto si può diffondere lasciando che si diffonda. Da qui discende la possibilità di omettere insieme a quella principale di commettere.

Inoltre, la Corte aggiunge un dato che viene certamente tratto dall’esperienza appena vissuta, la quale non può essere considerata priva di influenza, riportando espressamente il contesto storico-sociale nel quale oggi si trova ad operare l’interprete legislativo, contesto del tutto differente dal quello in cui operava il legislatore del 1930, cui si presentava l’atto esclusivamente commissivo dello spargimento di germi patogeni. Diversamente, oggi, momento in cui la rilevanza del rischio sanitario è direttamente correlata a condotte omissive, secondo la Corte l’interpretazione della norma va ampliata.

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