Illegittimità dei turni di reperibilità per medici e infermieri

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

La Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità.

La notizia proviene dal Codacons, poiché un legale dell’associazione, fra le più note, dei consumatori, ha proposto ricorso per conto di un infermiere, contro l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa che aveva chiesto al lavoratore turni di reperibilità in numero maggiore di quello previsto dal contratto collettivo nazionale.

Il principio stabilito dalla Corte si incentra sulla mancata piena fruizione dei riposi da parte del personale sanitario, la quale può fare insorgere il diritto al risarcimento del danno, in ragione del carattere usurante.

Il limite sarebbe rappresentato da un numero di sei turni. Se questo viene manifestamente e spropositatamente superato, tanto da compromettere la vita personale del lavoratore, si concretizza il diritto del lavoratore di settore a richiedere il risarcimento all’azienda sanitaria provinciale di appartenenza, che sarà soccombente nel caso in cui venga data prova di quanto asserito.

C’è da considerare che quando è violato il diritto al riposo, il danno è in re ipsa, pertanto è illegittimo di per sè sottoporre il personale sanitario a turni di reperibilità eccessivi, motivo per il quale non sarà necessaria una probatio diabolica, in quanto il solo fatto, a causa di una eccessiva ripetitività dei turni, comporta un’interferenza nella vita personale dell’infermiere o del medico, dunque il diritto al risarcimento.

Ritorna in auge, con questa pronuncia, la centralità del rispetto delle condizioni di lavoro, previste dal contratto e si rimarca che il principio di buona fede nelle reazioni lavorative non deve essere violato.

La sentenza potrebbe rappresentare un nuovo indirizzo, quasi una linea guida per contrastare gli abusi, promuovere un ambiente di lavoro rispettoso del benessere dei lavoratori nonché un forte richiamo sulla necessità di creare condizioni di lavoro sostenibili.

Dunque, in caso di citazione in giudizio della ASP da parte del sanitario, qualora risulti provato che il limite dei sei turni sia stato superato in modo significativo, ovverosia che è stata fornita la prova specifica del rapporto causale fra danno e conseguenze dannose, con compromissione della vita personale del soggetto, il Tribunale dovrà ritenere illegittimo il ricorso alla specifica turnistica e riconoscere il risarcimento.

Pertanto, il danno è implicito nel comportamento stesso dell’azienda sanitaria, dunque (danno) illecito e lesivo, che non necessita di ulteriori dimostrazioni, poiché, qualora venga dimostrata la violazione del diritto al riposo, la conseguenza naturale è che viene minata e, dunque, lesa la vita personale e di relazione del lavoratore.

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