Il rapporto giuridico “ibrido” per i dirigenti sanitari

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Il rapporto di pubblico impiego è definito rapporto speciale quando ai pubblici dipendenti sono attribuite funzioni pubbliche, con la conseguenza che in vista di tali funzioni è necessario assicurare l’imparzialità dell’amministrazione come stabilito nella Costituzione all’art. 97, II comma.

Ciò avviene nella categoria del dirigente pubblico sanitario, tanto è vero che anche nel corso dell’ultimo sciopero di categoria si è richiesto a gran voce di far sì che si creino le condizioni contrattuali corrette per l’attribuzione della categoria speciale, applicata alla dirigenza pubblica sanitaria. Con ciò deve intendersi un’elevata professionalità finalizzata ad incarichi apicali nell’organizzazione statale.  

Nel nostro ordinamento esistono categorie speciali come i magistrati o i docenti universitari che sono titolari di un pubblico ufficio, con legislazioni riservate per l’organizzazione e per il trattamento economico.

Il settore sanitario rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama delle pubbliche amministrazioni, in quanto il quadro normativo presenta profili di specialità, sostanzialmente un mix fra la disciplina pubblicistica e quella privatistica, poiché le aziende sanitarie locali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e al contempo una propria autonomia imprenditoriale.

Si segue la disciplina di carattere generale per la dirigenza del comparto sanitario, riportandosi al Testo Unico sul pubblico impiego, che ha esteso la disciplina privatistica ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fra cui sono da ricondurre le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne l’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria, il Testo Unico fa riferimento al D.lgs 502/1992 come normativa speciale.

Pertanto si viene a determinare la situazione che il dirigente del comparto sanitario può essere chiamato a rispondere per il mancato rispetto delle procedure nell’ambito dell’organizzazione aziendale e ciò può comportare l’illegittimità del provvedimento di nomina.

In questi casi eventuali, previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, l’interessato può proporre ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. A questi, infatti, è rimessa, ai sensi dell’art.63 del d.lgs165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

Qualora, nelle questioni inerenti conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, vengano in rilievo provvedimenti amministrativi incidenti sulla struttura organizzativa dell’azienda, cd. provvedimenti di macro organizzazione, che siano tali da incidere, ledendole, sulle posizioni soggettive dell’interessato, tali provvedimenti dovranno essere oggetto di impugnativa giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo.

Anche per quanto concerne il trattamento economico e pensionistico va detto che su categorie quali quella dei magistrati sussiste un sistema di progressione economica con scatti e adeguamenti automatici sulla base della professionalità e dell’esperienza acquisite, compresa l’anzianità senza demerito. Il meccanismo prescinde, dunque, dalla qualifica rivestita e, in attuazione delle garanzie costituzionali, tende ad evitare che i magistrati siano tentati ad avanzare periodiche rivendicazioni su questioni afferenti al loro status e concernenti, in particolare, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico.

Per i docenti universitari, invece, la progressione alla successiva classe stipendiale è subordinata ad una espressa richiesta e alla contestuale presentazione di una relazione sul complesso delle attività (didattiche, di ricerca e gestionali) svolte nel biennio e, quindi, all’esito positivo di una valutazione di competenza delle Università di appartenenza.

Non esistono le medesime regole o l’equiparazione di una sorta di regolamentazione per i dirigenti sanitari che restano ancora una categoria ibrida e “speciale”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *