Il premio di incentivazione per il personale non medico

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Una nostra associata ha posto un quesito relativo a come, se e quando riconoscere il premio di incentivazione, previsto dall’art. 65 del CCNL per il personale non medico; in particolare quando va riconosciuto, se il raggiungimento dei 258 previsti è condizione necessaria e cosa accade quando un dipendente viene assunto, dopo il mese di luglio, cioè dopo la “scadenza” dell’attribuzione del premio che viene riconosciuto in busta paga con la mensilità di luglio dell’anno in corso.

In primo luogo si riporta per intero l’art. 65 del CCNL per il personale non medico AIOP.

Art. 65 – Premio di Incentivazione

A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.

Tale premio compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.

Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno.

Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.

Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute.

Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative.

Da quanto letto si deduce l’affermazione del principio che proprio in quanto premio di incentivazione, lo stesso è dovuto sempre, in considerazione del fatto che i rapporti di lavoro devono essere regolati, ispirandosi al principio di buona fede e pertanto il lavoratore non può essere penalizzato a seconda della data della sua assunzione, soprattutto qualora questa intervenga in un periodo successivo all’attribuzione del premio che viene corrisposto con la mensilità di luglio.

A sostenere queste ragioni è la stessa lettera della norma, distinguendo l’attribuzione per intero della somma di € 450,00 alla concorrenza dell’effettuazione dei 258 giorni lavorativi, diversamente prevedendo una decurtazione di 15€ al giorno per ogni giorno di assenza, con l’esclusione di quelle giustificate dalla legge stessa ed indicate nello stesso articolo: “permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL”.

Pertanto la norma distingue fra:

  1. Premio pieno: compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza;
  2.  Premio ridotto: il premio in misura piena si riduce di 15€ al giorno per ogni giorno di assenza;
  3. Premio maggiorato: per ogni giorno di presenza, oltre i 258 giorni e fino a 267 giorni di presenza, oltre al premio pieno, verrà corrisposta un’ulteriore quota aggiuntiva pari a 15 € per giorno.

Dunque al quesito, se il raggiungimento dei 258 giorni è condizione necessaria per l’attribuzione del premio incentivante, andrà risposto in maniera negativa, perché è la norma stessa ad affermare la possibilità di riconoscerlo con decurtazione dei giorni di assenza.

Quanto alla questione se una persona che viene assunta in pieno agosto (o dopo, dunque che si presume che non abbia, meglio non possa aver raggiunto i 258 giorni al 30 giugno dell’anno successivo), vada riconosciuto detto incentivo, dovrà rispondersi positivamente, ricalcolando la proporzione sul minor periodo effettivamente lavorato.

Quanto al secondo quesito e cioè se ad una persona che viene assunta in pieno agosto (o dopo, dunque che si presume che non abbia, meglio non possa aver raggiunto i 258 giorni al 30 giugno dell’anno successivo), vada riconosciuto detto incentivo, dovrà rispondersi positivamente, ricalcolando la proporzione sul minor periodo effettivamente lavorato.  

Ciò in quanto la ratio della norma (detta comunemente premio malattia) prevede un incentivo per quei lavoratori che si assentino dal lavoro il meno possibile e solo nei casi strettamente previsti. L’impossibilità di raggiungere il tetto di presenza/assenza per una assunzione del dipendente tardiva rispetto al 1° luglio, non può gravare sul lavoratore. Proprio l’esimente delle assenze cosiddette giustificate apre il campo all’obbligo di ricalcolo della proporzione sul periodo effettivamente lavorato.

Per fare un esempio, se detto lavoratore, dalla data di assunzione sarà stato assente dal lavoro per 30 giorni o più, allo stesso non andrà riconosciuto nulla (30 x 15 = 450).

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