All’esito della sua approvazione anche in Senato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 il testo della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (il cosiddetto “Milleproroghe 2025”). Sono presenti varie misure in ambito sanitario, tra cui la proroga fino al 31 dicembre 2026 dello “scudo penale” per i medici, introdotto con l’emergenza Covid, vale a dire l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave, in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Tra le altre misure che interessano la sanità, viene, inoltre, modificato (comma 1) l’articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti: il decreto attuativo per definire i criteri per l’individuazione delle priorità di accesso ai Punti Unici di Accesso (PUA), la composizione e le modalità di funzionamento delle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) e lo strumento nazionale di valutazione dovrà essere adottato entro trenta mesi e non più diciotto; l’avvio di una prima sperimentazione di 12 mesi slitta al 1° gennaio 2027, con implementazione nazionale dal 1° gennaio 2028. Si proroga al 31 dicembre 2026 (comma 5) il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei (la Legge 10 agosto 2023, n. 112 aveva innalzato a 68 anni il limite anagrafico) alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Prorogato al 31 dicembre 2026 (comma 6) il termine che consente al personale medico di partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza del diploma di specializzazione. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua per il triennio 2023-2025 (comma 9-bis) è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2026 (comma 10-ter), potranno inoltre trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, fino al compimento del settantaduesimo anno di età. Prorogata di un anno (comma 10-bis) anche la facoltà per Regioni e Province Autonome di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari, sanitari e operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, anche se non più iscritti agli albi professionali. Confermata per le stesse amministrazioni la possibilità di riammettere in servizio, sempre su istanza degli interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale sanitario andato in pensione a partire dal 1° settembre 2023. Rispetto alla normativa precedente, le modifiche apportate escludono docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Per quanto riguarda la ricetta elettronica (comma 10-quinquies), entrano a regime le modalità digitali, in particolare in riferimento alla possibilità di trasmettere il numero di ricetta elettronica anche tramite posta elettronica.
avv. Rossella Gravina

