Il confine fra il rapporto di lavoro subordinato e quello libero professionale

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

La giurisprudenza si è spinta più volte a trattare la problematica e soprattutto per le strutture sanitarie private si è fatto spesso riferimento all’inquadramento di personale infermieristico che aveva svolto la propria attività in regime libero-professionale. I confini fra lavoro libero professionale e lavoro in regime di subordinazione nel settore infermieristico non sono sempre netti.

Le questioni giudiziarie spesso originano dalla contestazione di ingenti omissioni contributive mosse dall’INPS alla struttura sanitaria.

L’INPS, molto frequentemente, interpreta il rapporto professionale intercorso fra le strutture e gli infermieri o i medici, che avevano svolto l’attività in regime di partita Iva, come subordinato, derivandone, per il datore di lavoro, la contestazione di aver omesso il versamento dei contributi previdenziali, asseritamente dovuti sulla base del diverso inquadramento lavorativo.

L’INPS ha affermato che il discrimine fra le fattispecie contrattuali nel caso di prestazioni infermieristiche che, per loro natura, sono caratterizzate dalla professionalità e dalla non sottoponibilità a poteri gerarchici o direttivi per quanto riguarda l’aspetto esecutivo, può essere individuato esclusivamente in base al contesto entro cui la prestazione viene espletata.

Se l’oggetto dell’intervento terapeutico esaurisce l’obbligo contrattuale, il rapporto di lavoro è sicuramente autonomo.

Se invece al lavoratore viene richiesto, oltre alla prestazione programmata, anche un obbligo generico di disponibilità per una durata oraria predeterminata e il compenso viene quantificato, non in base alle singole prestazioni effettuate, bensì sulla scorta di detta disponibilità, ci si trova al cospetto di un rapporto di lavoro subordinato.

Dal canto suo, le strutture, solitamente, assumono personale sanitario con un accordo di collaborazione e/o con un contratto di prestazione d’opera professionale ex articolo 2222 codice civile.

L’attività professionale svolta dal personale, in particolare quello infermieristico, è caratterizzata da una serie di elementi.L’orario di lavoro è indicato e determinato dal lavoratore pur all’interno di un quadro più generale; la scelta dei turni e della tipologia di assistenza infermieristica è rimessa ad ogni infermiere libero professionale, l’assenza del personale può essere comunicata senza giustificazioni e senza soggezione a sanzioni di sorta e i turni erano organizzati dalla società in base alle disponibilità dichiarate dagli infermieri. Gli infermieri, cosiddetti a partita iva, sono, inoltre, liberi di determinare come esercitare in concreto la loro attività e non hanno superiori gerarchici, nè compiti esecutivi, non devono chiedere permesso per godere di periodi di astensione feriale, il numero delle ore lavorate è assolutamente variabile e il compenso orario è frutto di una trattativa individuale.

In molte pronunce i giudici hanno ritenuto non sussistente il rapporto di lavoro subordinato sul rilievo che, al di là dei contratti stipulati fra le parti, che da soli non sono vincolanti nel giudizio essendo possibili come ribadito dalla giurisprudenza, contrattualizzazioni “di comodo” o contraddette di fatto dalla pratica esplicazione delle mansioni lavorative, le modalità di svolgimento del lavoro erano di natura libero professionale (cfr. Cass. Sez. Lav., n. 2173/2022).

La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo attiene all’esistenza o meno del vincolo di subordinazione nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 2094 c.c.): la subordinazione viene manifestata dall’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui e/o da precisi indici (definiti, sussidiari o complementari) quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l’assenza di organizzazione d’impresa in capo al lavoratore, il coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo dato dall’impresa, l’assenza del rischio attinente all’esercizio dell’attività produttiva in capo al lavoratore.

La natura autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro si ha qualora non si ravvisi un obbligo generico di disponibilità per una durata oraria predeterminata, sussistendo invece la possibilità del lavoratore di determinare orari e turni e quando nella prestazione non emergano evidenti indici di subordinazione, come l’eterodirezione e l’esercizio di potere gerarchico e disciplinare.

Inoltre la continuità della prestazione è elemento neutro per quanto concerne l’attività degli infermieri, perché, in una casa di cura, essa deve inevitabilmente essere resa con riferimento alle esigenze della struttura e dei pazienti e deve essere organizzata.Anche il pagamento della retribuzione a cadenze fisse è elemento neutro, poiché i lavoratori possono essere pagati ad emissione fattura, indifferentemente predisposta: mensilmente o a prestazione.

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