Danno erariale e responsabilità sanitaria

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

I presupposti fondamentali della responsabilità amministrativa per danno erariale, contenuti nella legge n. 20/1994, nonché quelli processuali previsti

dal d.lgs. 174/2016, si ritrovano sostanzialmente confermati nella legge Gelli-Bianco, pur con alcune eccezioni, rappresentate dai limiti all’esposizione economica, cui può essere condannato l’esercente la professione sanitaria e da nuovi elementi in tema di ammissibilità dell’azione erariale.

L’art. 9 della legge contiene importanti novità sul tema dell’azione di rivalsa verso l’esercente la professione sanitaria. Infatti, il limite di natura economica all’azione recuperatoria non può superare, in caso di condanna per colpa grave, il triplo della retribuzione lorda annua o del corrispettivo convenzionale annuo, percepiti dall’esercente la professione sanitaria.

In ambito di quantificazione del danno erariale addebitabile al singolo professionista, la legge introduce un limite all’applicazione del potere riduttivo, limitandolo ai casi in cui sussistano situazioni di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica. Oltre a questa previsione favorevole all’esercente, ve ne sono altre negative, come ad esempio, la circostanza che in caso di condanna al risarcimento, l’esercente la professione sanitaria per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, non possa essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti. La stessa condanna erariale diviene in aggiunta a quella risarcitoria, oggetto di valutazione da parte dei commissari, nei casi in cui lo stesso intenda concorrere a selezioni pubbliche, tramite concorso, per incarichi superiori.

La legge non è suscettibile di applicazione retroattiva.

Riguardo ai profili processuali, l’art. 13 sancisce un’automatica interdizione ad assumere incarichi superiori correlati non ad una condanna penale o ad una sanzione disciplinare, ma ad una sola condanna civile. Vi è un obbligo di comunicare all’esercente la professione sanitaria, l’instaurazione del giudizio basato sulla sua responsabilità, da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie delle imprese di assicurazione, nel caso in cui prestino la copertura assicurativa, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo. Tale obbligo di comunicazione è altresì previsto nel caso di avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato.

La particolarità di questa previsione fa sì che nei casi di omissione, tardività od incompletezza delle comunicazioni da parte dell’ente pubblico, sia preclusa l’ammissibilità anche dell’azione di responsabilità per danno erariale.

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