La linea della “tolleranza zero” contro la violenza in ambito sanitario è stata recentemente consolidata sia dal legislatore che dalla giurisprudenza. Una recentissima sentenza (n. 39438/2025) ha ribadito che per chi aggredisce medici o infermieri non è applicabile la particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato condanne per lesioni e violenza a pubblico ufficiale, chiudendo a ogni forma di indulgenza. Dal 2024, infatti, è in vigore il D.L. N°137, norma che permette l’arresto entro 48 ore dall’episodio di violenza. È sufficiente che il reato sia documentato da video, foto o testimonianze digitali inequivocabili per far scattare le manette anche dopo che l’aggressore si è allontanato. Inoltre, non è più necessaria la querela della vittima. Lo Stato procede autonomamente contro l’aggressore per i reati di lesioni personali commessi contro il personale sanitario e socio-sanitario. Sono state anche inasprite le pene per i danni: per chi devasta o danneggia strutture sanitarie sono previste pene da 1 a 5 anni di reclusione e multe fino a 10.000 euro. Queste misure mirano a frenare un’escalation che nel 2025 ha già fatto registrare un aumento degli episodi del 37% in alcune regioni. Il reato di lesioni al personale sanitario previsto dall’articolo 583 quater, comma 2, del codice penale, dunque, si configura come un reato autonomo e non una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la legge n. 113 del 2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) che ha introdotto tale reato proprio per “rafforzare la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” e per reprimere condotte illecite che non si limitano a ledere «il bene giuridico dell’integrità fisica”, ma che incidono sulla “sicurezza collettiva”. In questi termini la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39438 del 5 dicembre 2025, su richiamata, ha confermato la pronuncia con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva condannato per il reato di lesioni a personale sanitario e per il reato di violenza a pubblico ufficiale una signora che aveva aggredito una dottoressa in servizio presso un presidio ospedaliero, procurandole una lesione al cuoio capelluto e alla spalla, con prognosi di cinque giorni. La Suprema Corte ha argomentato nelle motivazioni che la volontà del Legislatore è stata quella di introdurre una nuova figura delittuosa. Si legge, infatti, nel testo: …“emerge la chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, un fatto tipico e autonomo, fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l’azione lesiva (nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio)”. Tale principio rafforza, così, la tutela degli operatori sanitari, escludendo automatismi attenuanti in caso di violenza durante l’esercizio delle funzioni.
avv. Rossella Gravina

