Ancora una volta la Corte Costituzionale si sostituisce al legislatore

Il bisogno e la necessità di legiferare consentono agli organi giurisdizionali più alti di sopperire a mancanze che il legislatore è in dovere di colmare. Così facendo il rischio è soltanto quello di confondere.

A pochi mesi di distanza da una sua pronuncia, la Corte Costituzionale emette un provvedimento che riguarda la legge regionale della Toscana sul fine vita.

Con la sentenza n. 204 del 29 dicembre 2025 la Consulta si occupa di questo tema, argomento che divide l’opinione pubblica e privata da oltre venti anni e che non trova una soluzione legislativa chiara, diretta, trasparente e soprattutto nazionale.

Certamente in questo campo il legislatore è stato completamente sostituito dalla magistratura, di merito prima, e di legittimità poi, per terminare con le indicazioni ispirate ai principi costituzionali espressi dalla Consulta, ma varie critiche sono piovute dal mondo politico, a volte sfociate in veri e propri conflitti di attribuzione dei poteri dello Stato.

Ovviamente non poteva passare inosservata la prima legge regionale che ha avuto il coraggio di legiferare in questo ambito intitolata: “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, i cui articoli sono oggetto della sentenza della Consulta, per mezzo del ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sostanzialmente, secondo la legge toscana, la procedura si articola in quattro fasi: la prima riguarda la domanda dell’interessato; la seconda, la verifica dei requisiti da parte della Commissione, che, deve richiedere anche il parere del Comitato etico e redigere una relazione finale; la terza fase riguarda l’approvazione delle modalità di attuazione del suicidio contenute in un protocollo redatto dall’interessato insieme al proprio medico di fiducia, oppure con la Commissione; la quarta ed ultima fase concerne l’attività di supporto tecnico e farmacologico da parte della ASL interessata per l’autosomministrazione del farmaco.

Nella prima parte della sentenza la Consulta non ritiene che l’intervento regionale sia precluso, quando ancora lo Stato non ha provveduto ad introdurre una legge sul tema e poiché la norma non incide sul sistema penale. Inoltre, la legge toscana non stabilisce nuovi diritti della persona, né si sovrappone alla disciplina statale relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Nella seconda parte, la Corte invece dichiara l’incostituzionalità dell’art. 2 della legge regionale, che individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 e alle modalità previste dagli artt. 1 e 2 della L. n. 219 del 2017. Anche l’art. 4, comma 1, in base al quale l’istanza di accesso alla procedura può essere presentata anche da un “delegato” del paziente, anziché dal paziente medesimo, è colpito da illegittimità costituzionale; oltre agli articoli 5 e 6, in relazione ai termini delle procedure. La sentenza colpisce anche l’art. 7, nella parte in cui regola il supporto alla realizzazione della procedura. Ma in assenza di una disposizione che imponga al servizio sanitario di effettuare le prestazioni necessarie per l’attuazione del suicidio medicalmente assistito, l’interessato potrebbe vedersi negata, dall’azienda sanitaria, la prestazione richiesta e sarebbe costretto ad adire l’Autorità Giudiziaria al fine di vedere tutelato il proprio diritto, con aggravio di costi, sofferenze ed incertezza.

In tal modo la legge regionale resta amputata nel suo impianto, perché nonostante la Corte Costituzionale la giudichi nella prima parte legittima, nella seconda parte motiva, di fatto, attua, attraverso la declaratoria di illegittimità, tagli, non tanto trasversali alla sua piena attuazione. Per esempio il fatto che solo il paziente e non anche un suo delegato possa presentare l’istanza, creerà problemi burocratici e pratici non indifferenti.

avv. Maria Antonella Mascaro

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