COMUNICATO 11 SETTEMBRE 2025
In un precedente comunicato si è parlato dell’approvazione i Consiglio dei Ministri del cosiddetto scudo penale rafforzato che dovrebbe segnare un passo in avanti contro la medicina difensiva, ma sul piano civilistico ed amministrativo continueranno le richieste risarcitorie ed i procedimenti disciplinari. Infatti i medici potranno essere chiamati a risarcire i danni, anche solo parzialmente, anche unitamente alle strutture nelle quali prestano la loro attività e dove è avvenuto il danno. Altrettanto può verificarsi a livello disciplinare o deontologico.
Dunque un ruolo centrale sarà da attribuire alle assicurazioni, tanto personali del medico, quanto della struttura, quando questa non operi in autoritenzione.
La garanzia assicurativa è prestata nella forma claims made.
La definizione di sinistro ha un ruolo fondamentale nell’ambito delle polizze claims made perché si tratta dell’aspetto che maggiormente le caratterizza rispetto a quelle loss occurence: se in queste ultime il sinistro è rappresentato dal momento in cui viene tenuta la condotta che causa il danno (essendo poi indifferente il momento in cui dello stesso verrà chiesto il risarcimento da parte del danneggiato), nelle polizze claims made il sinistro viene a identificarsi con la richiesta di risarcimento (ben potendo la condotta che ha originato il danno essere stata tenuta in epoca anteriore all’inizio di copertura), con la conseguenza che è normale che la compagnia si trovi a dover risarcire danni che sono stati causati prima dell’inizio della copertura. Quest’ultimo scenario determina un’asimmetria informativa tra l’assicurato, che potrebbe essere a conoscenza di informazioni sul rischio di future richieste risarcitorie, e la compagnia assicuratrice, che (salvi casi eccezionali di particolare risonanza mediatica) può conoscere informazioni sul fatto costitutivo della possibile richiesta risarcitoria solo se e in quanto le vengano riferite dall’assicurato. Il mercato assicurativo tende a neutralizzare tale asimmetria informativa mediante un attento wording delle polizze che escluda la copertura per i cosiddetti “fatti noti” (nozione che dovrebbe coincidere con quella di sinistro, anche se ciò non sempre avviene), imponendo altresì all’assicurato la comunicazione di qualsiasi circostanza che possa far ragionevolmente presumere la ricezione di una domanda risarcitoria ed escludendo la copertura per i sinistri che costituiscano concretizzazione delle circostanze non tempestivamente comunicate. In un’ottica diametralmente opposta, la definizione di sinistro è fondamentale anche per consentire all’assicurato di denunciarlo alla compagnia anche prima della ricezione della richiesta di risarcimento, ogniqualvolta si verifichino fatti (da individuare precisamente nella definizione di sinistro) che ne rendano piuttosto certa la futura ricezione: per consentire tale possibilità talvolta vengono inserite nei contratti clausole (deeming clause) che ampliano notevolmente la definizione di sinistro e che, a seconda di come vengono formulate, possono avvicinare anche notevolmente la copertura prevista dalla polizza claims made a quella loss occurrence, cioè permettere all’assicurato di denunciare alla compagnia (e ottenere copertura) i fatti verificatisi nel periodo di copertura che potrebbero costituire oggetto di richiesta risarcitoria che ancora non è stata ricevuta, rendendo così operativa la copertura assicurativa a prescindere dal momento in cui verrà ricevuto il claim. Tale previsione è di grande utilità soprattutto per evitare che compagnie con le quali dovesse essere stipulata assicurazione in epoca successiva contestino l’operatività della copertura rispetto a fatti che potrebbero considerare ormai noti.
I dubbi, anche da parte degli assicuratori sono tanti, in quanto si richiama il bonus/malus delle RC auto, difficilmente applicabile, perché soprattutto all’inizio e nel subentro si eredita certamente e unicamente un malus.
Pertanto, le coperture assicurative manterranno un ruolo essenziale: da un lato per tutelare il professionista rispetto alle pretese risarcitorie, con le classiche coperture di responsabilità professionale e di colpa grave, dall’altro per offrire strumenti adeguati di difesa legale, anche in sede penale. Lo scudo penale rafforzato non deve essere inteso come un esonero di responsabilità, in quanto la responsabilità civile e la tutela assicurativa restano in campo, a garanzia tanto degli operatori sanitari, quanto dei cittadini.