COMUNICATO 04 MARZO 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Consulenza giuridica n. 4 del 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA applicabile al servizio di lavanderia relativo agli indumenti personali degli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), quando tale attività sia affidata in appalto a lavanderie industriali, cooperative sociali o altre imprese.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni proprie delle case di riposo può estendersi anche a servizi resi da soggetti terzi solo se questi risultano funzionalmente integrati nella gestione complessiva della struttura e strettamente connessi all’attività assistenziale svolta dalla RSA.
Nel caso esaminato, il servizio di lavanderia:
- è facoltativo per l’ospite;
- è contabilizzato con riferimento al singolo ricoverato;
- viene riaddebitato al beneficiario finale;
- non costituisce attività essenziale o inscindibile dalla gestione globale della struttura.
Pertanto, tale servizio non può essere qualificato come prestazione sociosanitaria o assistenziale e non beneficia né dell’esenzione IVA né dell’aliquota agevolata del 5%.
Ne consegue che il servizio di lavanderia per gli effetti personali degli ospiti RSA deve essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria, indipendentemente dalla natura del soggetto prestatore (impresa o cooperativa sociale).

